Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23754 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 24/09/2019), n.23754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14222/2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

dell’Università n. 11, presso lo studio dell’avvocato Benzi

Emiliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Ballerini Alessandra,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di

Genova;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/03/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 381 del giorno 7.3.2018, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta da D.D., cittadino senegalese, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva negato al medesimo sia lo status di rifugiato, che il diritto di asilo costituzionale, sia il diritto alla protezione sussidiaria che quello alla protezione per motivi umanitari.

Il richiedente asilo aveva riferito di essere fuggito dal Senegal a causa dell’intervenuta gravidanza della propria fidanzata, insorta al di fuori del matrimonio, con gravi conseguenze nei suoi confronti per l’applicazione della legge islamica e, pertanto, vi era il concreto rischio di subire nel proprio Paese una condanna a una pena ingiustamente inflitta per il solo fatto di non aver rispettato la sharia.

A sostegno della propria decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale e umanitaria, la Corte d’Appello ha rilevato che la sharia è prevista dall’art. 571 (Family Code) solo per le questioni successorie, mentre, in riferimento alla provenienza del ricorrente dalla regione del Senegal denominato (OMISSIS) secondo le fonti d’informazione non sussiste più alcuna esacerbata conflittualità tra i separatisti situati nella parte meridionale della (OMISSIS) e il governo centrale e ciò, a far data dal 2014 e inoltre il conflitto non è determinato da ragioni religiose ma da motivazioni economiche. Inoltre, da rapporti informativi del 2017 il Senegal risulta una delle democrazie più stabili dell’Africa.

Avverso questa pronuncia, ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di due motivi, mentre, il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e 30 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto i giudici d’appello non avrebbero indagato il rischio per il ricorrente di essere sottoposto a tortura o altro trattamento inumano e degradante nè la gravità della situazione di sicurezza e la minaccia grave e individuale per il conflitto pluridecennale ivi esistente.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), dell’art. 8 CEDU con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 nonchè omesso esame della domanda di protezione umanitaria, in quanto, i giudici d’appello non avevano indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui versa il ricorrente, così da non ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, laddove le situazioni di vulnerabilità costituiscono un catalogo aperto che può comprendere sia situazioni soggettive (motivi di salute, di età, familiari) che oggettive cioè, relative al paese di provenienza (grave instabilità politico economica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani).

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 14006/18; in particolare, secondo Cass. n. 13858/18, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha rilevato che nessuno di tali elementi ricorre nel racconto del ricorrente, il quale non ha fatto nessun riferimento a situazioni di disordini e conflitti generalizzati nella regione della (OMISSIS) del Senegal dalla quale proviene, e i giudici d’appello hanno accertato, dai più recenti rapporti informativi, che la situazione che emerge in tale regione è in un progressivo miglioramento con riguardo alla stabilità politica del paese.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. ord. n. 4455/18).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno rilevato l’assenza di condizioni soggettive di vulnerabilità, mentre, il mero rischio di povertà nel caso di rientro nel Paese di origine non giustifica la protezione umanitaria attesa la funzione dell’istituto, che non mira a garantire una forma di assistenza sociale agli stranieri bisognosi e non abbienti e tale scelta legislativa è conforme all’art. 10 Cost.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, in quanto, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione statale che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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