Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23754 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16875-2012 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FARESE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., F.LLI G. DI G.G. & C SNC,

G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA 12,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GUIDO CONTRADA, DIEGO ZIINO;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.S., GI.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 639/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato FARESE Paolo, difensore dello ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato GIORDANO Luca,

con delega depositata in udienza dell’Avvocato MORSILLO Andrea,

difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbito il secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per reintegra nel possesso del 2 luglio 1999 M.A. chiedeva al Tribunale di Termini Imerese di essere reintegrato nel possesso dell’appezzamento di terreno e del sovrastante capannone, siti in località (OMISSIS), partita (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS).

Egli assumeva che:

aveva avuto il possesso del fondo e del capannone dal 1983, nonostante avesse venduto simulatamente il terreno nel 1984 a tale g.c.;

in seguito ad una segnalazione anonima del 18 giugno 1999 aveva appreso di essere stato spogliato del possesso del fondo da parte di S. e G.G..

Si costituivano S. e G.G., i quali chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente e passiva degli stessi resistenti, essendo proprietaria dei beni la F.lli G. di G.G. snc, e, nel merito, che fosse rigettato.

Essi domandavano, altresì, che fosse ordinato l’intervento di P.S. e Gi.Ro., che avevano venduto l’immobile all’attuale società proprietaria con atto notarile del (OMISSIS).

Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 6 settembre 1999, confermata in sede di reclamo, rigettava la richiesta di reintegra nel possesso e disponeva che la causa proseguisse nel merito.

Nel corso del giudizio erano chiamati la F.lli G. di G.G. snc ed i signori P. e Gi..

Si costituiva la F.lli G. di G.G. snc, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’obbligo, in capo ai coniugi P. e Gi., di garantire la medesima società dagli effetti dell’eventuale domanda di reintegra.

Si costituivano P.S. e Gi.Ro., che domandavano il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità del trasferimento di proprietà avvenuto con atto pubblico del (OMISSIS) in favore della F.lli G. di G.G. snc.

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 231/2004, accoglieva il ricorso per la reintegra nel possesso.

In data 14 luglio 2004 la F.lli G. di G.G. snc, G. e G.S. proponevano appello contro la sentenza del Tribunale di Termini Imerese.

La Corte di Appello di Palermo, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 639 del 2011, accoglieva l’appello e, quindi, rigettava la domanda di reintegra nel possesso di M.A. non ritenendo provato un potere di fatto manifestatosi in attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà esistente al momento del lamentato spoglio.

Avverso tale sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione M.A., articolandolo su due motivi, illustrati da memoria.

La F.lli G. srl, già F.lli G. di G.G. & C. snc, ha resistito con controricorso.

P.S. e Gi.Ro. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, M.A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1168 ed 1169 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto la corte territoriale non aveva tenuto conto che il possesso poteva essere conservato solo animo, non essendo necessaria la materiale continuità nell’uso del bene, ed aveva erroneamente ritenuto che egli ricorrente non avesse provato il suo possesso alla data dell’asserito spoglio.

Le doglianze sono infondate.

La Corte di Appello di Palermo ha respinto la domanda di reintegra nel possesso di M.A. poichè ha accertato, con una motivazione logica e completa che, pertanto, non può essere sindacata nella presente sede, che il ricorrente non aveva dimostrato di avere il possesso del bene oggetto di causa.

In particolare, la corte territoriale ha esaminato le deposizioni degli informatori C., G., Ci. e D. e ne ha desunto che nessuno di loro era stato in grado di affermare che M.A. avesse utilizzato il terreno ed il capannone annesso, visto che “l’unico dato emerso è quello rappresentato dalla detenzione di chiavi e dall’accesso saltuario”.

C.C. ha riconosciuto che il ricorrente si era recato in loco, ma ha limitato il numero dei suoi accessi a 3-4 l’anno, mentre D.A. ha riferito fatti risalenti al 1989 (lo spoglio è del 1999) ed Ci.An. ha solo confermato di avere compiuto per conto del M. un accesso nel 1998 ed uno nel 1999.

G.C., invece, ha solo parlato di una presenza saltuaria di M.A..

Soprattutto la detenzione di chiavi è stata considerata non idonea a dimostrare il possesso della res anche perchè non risultava che il ricorrente avesse svolto attività sull’immobile, essendo rimasto il capannone praticamente sempre vuoto.

Inoltre, la detenzione delle chiavi e la conseguente possibilità di un accesso, peraltro non frequente, non potevano provare il possesso del ricorrente altresì in quanto, come riferito nel ricorso dallo stesso M.A., anche i coniugi P. e Gi., proprietari formali dell’immobile, avevano la disponibilità di dette chiavi, che avevano consegnato proprio a S. e G.G. al momento della loro formale immissione nel possesso dell’immobile.

Per tale ragione, quindi, del tutto irrilevante è la deposizione di M.M., il quale aveva semplicemente ricevuto le chiavi dal padre per depositare nel capannone scaffalature e materiale elettrico (circostanza, comunque, non confermata da altri informatori).

La corte territoriale, infine, ha espressamente escluso che il ricorrente avesse dimostrato di avere presentato domanda di sanatoria del capannone e pagato le imposte sull’immobile.

2. Il ricorso va, quindi, respinto con condanna alle spese nè è rilevante la deduzione che il controricorso è svolto da G. srl e non snc, trattandosi di società con la stessa partita IVA.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. CAVALLARI Dario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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