Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23754 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.10/10/2017), n. 23754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20837-2016 proposto da:
AUTOPARCO COLOMBO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARVULLI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Autoparco Colombo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 134/2016 del 4 febbraio 2016, che aveva accolto l’appello formulato dal Condominio (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Genova.
Il Condominio (OMISSIS), intimato, non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.
La causa, iniziata con citazione del 20 maggio 2008, riguarda la domanda della Autoparco Colombo s.r.l., proprietaria di locali compresi nel condominio, volta alla restituzione della somma di Euro 86.460,00, versata a titolo di contributo, in misura di due terzi del totale, inerente ai lavori di manutenzione straordinaria del passaggio pedonale esterno di accesso ai portoni, sul presupposto che l’assemblea del 19 aprile 2007 non avesse approvato l’intervento, ma soltanto dato mandato ad una Commissione Tecnica di valutare ed approvare lo stesso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso principale, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017