Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23753 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29237-2011 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

POLLAIOLO 5, presso lo studio dell’avvocato MONICA BALASCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 252, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GESUINO FADDA;

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

252, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPUTO, che la rappresenta

e difende con procura notarile rep. n. 50340 del 15/09/2016;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.E., C.F., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato URRU Giovanna Maria, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CAPUTO Bruno, che si costituisce in udienza con

procura speciale notarile rep. 50340/ del 15/09/2016 Notaio

V.A. del Foro di Cagliari, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso 13.5.1999 C.G. e O.A. domandarono la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio su un tracciato posto nel fondo dei coniugi T.G. e P.F. nel Comune di Marrabiu, esponendo che già in passato si era reso necessario il ricorso alla tutela possessoria e che dopo l’esecuzione coattiva di un precedente provvedimento ad essi favorevole emesso in sede di reclamo dal Tribunale di Oristano, i predetti coniugi, a partire dall’agosto 1998, avevano compiuto nuovi atti di spoglio consistenti nella modifica del tracciato di un canale, nell’apposizione di un cancelletto, vasi, ingombri vari e piante.

I coniugi T. si opposero alla domanda deducendo, tra l’altro, l’intempestività dell’azione proposta per decorso del termine di cui all’art. 1168 c.c..

2 Il Tribunale di Oristano accolse la domanda possessoria, ma la Corte d’Appello di Cagliari fu di diverso avviso e, in accoglimento dell’appello proposto dai convenuti, dichiarò inammissibile il ricorso rilevando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’azione era stata proposta oltre l’anno dallo spoglio, avvenuto fin dai primi mesi del 1998.

3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il solo C. con tre motivi a cui resistono con controricorso i coniugi T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, per carenza assoluta di motivazione rimproverando alla Corte d’Appello di avere concentrato la sua attenzione esclusivamente sulla deposizione del teste S. senza dare conto delle ragioni che l’avevano indotta disattendere l’intero materiale probatorio raccolto e, soprattutto, la linea difensiva assunta dagli appellanti i quali hanno sollevato l’eccezione di intempestività dell’azione in evidente contrasto con le stesse deduzioni difensive e con le prove testimoniali da cui risultava l’esistenza del passaggio fino al (OMISSIS).

1.2 Col secondo motivo il C. denunzia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ritenendo che gli argomenti esposti nel primo motivo, se non valgono a far ritenere nulla la sentenza per difetto assoluto di motivazione, devono quantomeno ritenersi idonei a sorreggere la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sofferma sulla deposizione del S. (inserendo il relativo verbale) e ne dà una propria interpretazione, rilevando che la deposizione appare in linea con quanto dichiarato dal maresciallo D. e dagli altri testi. Riproduce poi la denunzia querela proposta dalla P..

2 Questi due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria per il comune riferimento alla motivazione – sono infondati.

Innanzitutto, va rilevato che gran parte del ricorso è dedicata alla trascrizione di atti processuali mediante la tecnica informatica del “copia e incolla” (così per la motivazione della sentenza impugnata) dell’inserimento in fotocopia (così per i verbali di causa contenenti le deposizioni dei testi e la querela). Trattasi, come si vede, di un vero e proprio assemblaggio di atti processuali che ha comportato un inutile appesantimento del ricorso in dispregio del principio di sommarietà dell’esposizione dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., n. 3).

Ebbene, come più volte sostenuto da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (v. tra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013 Rv. 628973; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 (Rv. 627181; Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 (Rv. 621813).

E’ stato tuttavia di recente precisato che tale difetto di autosufficienza è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 Rv. 636551).

Nel caso di specie, tale attività è possibile, sicchè resta da valutare se i motivi di ricorso, una volta reso l’atto conforme al principio di sinteticità, rispondano a loro volta al requisivo dell’autosufficienza.

La risposta è comunque positiva essendo possibile cogliere il nucleo delle questioni sottoposte alla Corte che rappresentato dalla valutazione del materiale istruttorio ai fini della tempestività della domanda possessoria richiesta dall’art. 1168 c.c..

La Corte ha ritenuto tardiva l’azione sulla scorta di quanto dichiarato dal geometra S., riportandone succintamente la deposizione. Ha evidenziato che, come riferito dal teste (citato dallo stesso C.), in occasione dell’ultimo sopralluogo lui eseguito nei primi mesi del 1998 “il passaggio appariva ostruito da piantine varie”.

La Corte di merito non si è limitata a valorizzare la deposizione del S. per la qualificazione professionale e la conoscenza dei luoghi (derivante dall’aver proceduto misurazioni anche in occasione di un precedente spoglio), ma si è confrontata pure con la deposizione del teste C.E. (figlio degli appellati), motivando i dubbi sulla genuinità in considerazione dei forti contrasti tra le parti sfociati anche in sede penale. Ancora, ha preso in esame la deposizione del maresciallo D. osservando che le dichiarazioni da lui rese solo in apparenza contrastavano con quelle del geometra S., avendo il maresciallo riferito circostanze esposte in una querela proposta dal C. nel (OMISSIS) e che pertanto risultavano ininfluenti rispetto alla circostanza temporale in esame.

Tale deduzione è logicamente coerente perchè la verifica dell’esistenza di atti spoglio nel (OMISSIS) (compiuto dal maresciallo D.’) non contrasta affatto con il riscontro di atti di spoglio nei primi mesi dell’anno precedente (effettuato dal geometra S.).

Pertanto, la sentenza, adeguatamente motivata sull’accertamento della tempestività dell’azione, si sottrae alle critiche del ricorrente che invece tende a sollecitare una alternativa ricostruzione dei fatti assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie, come si è visto, si è certamente al di fuori di tali ipotesi estreme.

1.3 Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto criticando l’affermazione della Corte d’Appello sull’onere della prova circa la tempestività dell’azione possessoria osservando che nel caso di specie non sussisteva tale onere, mancando la contestazione per avere resistenti ammesso la transitabilità del passaggio.

Il motivo è privo di fondamento perchè si risolve in generica alternativa interpretazione del contenuto dell’ampiezza dell’atto della parte, che, come è noto, funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007 Rv. 597236; Sez. 3, Sentenza n. 84 del 16/01/1969 Rv. 337927)).

Non essendo dedotto il vizio di motivazione, si sottrae a censura la decisione della Corte d’Appello sulla contestazione della tempestività dell’azione, ricavata sia dalle difese di primo grado (v. pag. 4 della sentenza) sia dalle conclusioni rassegnate in appello (pag. 2).

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte rimasta soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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