Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23753 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23276-2009 proposto da:

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. SILVESTRO ANTONIO in 85100 POTENZA – Corso Garibaldi

32 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/07/2009 R.G.N. 422/2004;

udita la rela2ione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.N. impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Potenza, depositata il 20 maggio 2009, con la quale, riformando quella di primo grado, è stata respinta la domanda, proposta dal predetto, quale l.r. della società Mancino Costruzioni S.n.c., con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di C.A. per il corrispettivo di lavori eseguiti dalla società in esecuzione di contratto di appalto.

In particolare, la Corte territoriale riteneva indispensabili per la decisione e, quindi, ammissibili in appello ex art. 345 c.p.c. i documenti (riepilogo contabilità e scrittura privata tra le parti) e la cui sottoscrizione non era stata contestata dal M., che attestavano la fondatezza dell’eccezione di pagamento proposta dalla C. fin dal giudizio di primo grado. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

2. Le censure riguardano l’ammissibilità di detti documenti: 2.1.

violazione dell’art. 345 c.p.c. nel teso di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 52; 2.2. violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 5 e art. 1370 c.c.; 2.3. violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 5 e art. 1362 c.c..

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza del quesito di diritto, da formulare in relazione al primo ed al secondo di essi, e del “momento di sintesi” previsto in relazione al vizio motivazionale dedotto nel terzo motivo. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta, giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo Iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al terzo motivo, che deduce vizio motivazionale, non è stato formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470(08). Si deve, infatti, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. Invece, rispetto al primo ed al secondo motivo, proposti a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 non è stato formulato il prescritto quesito di diritto. Deve essere, al riguardo, ribadito che il quesito di diritto deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08; 24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07).

Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso non sorretto da quesito, ovvero quello corredato da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolva sostanzialmente in un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. n. 12712/10; 7197/09; S.U. n. 26020/08).

4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA