Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23753 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21067-2016 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA MINI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata l’11/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. I.R. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Avv. M.N. per il pagamento di compensi professionali, eccependo l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, in subordine la compensazione dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dell’ingiungente e la violazione della tariffa professionale;

che con ordinanza in data 11 marzo 2016, il Tribunale di Siena, accogliendo l’eccezione sollevata dall’opposto, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione, rilevando: che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 23 maggio 2014; che l’opposizione andava proposta con ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14; che l’opposizione (proposta con citazione notificata in data 1 luglio 2014) era stata iscritta a ruolo soltanto il 9 luglio 2014, una volta trascorso il termine di quaranta giorni, di cui all’art. 641 c.p.c.;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’ I. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 settembre 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato, in prossimità della camera di consiglio, una memoria illustrativa, con istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14, sostenendo che all’errore dell’attore quanto alla scelta del rito l’ordinamento (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4) collegherebbe la sola conseguenza dell’ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, giacchè gli effetti sostanziali e processuali della domanda sarebbero destinati a prodursi secondo le norme del rito seguito prima del mutamento;

che il Collegio ritiene che il ricorso non si presti a essere definito in camera di consiglio dinanzi alla apposita Sezione filtro, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);

che occorre premettere che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702 – bis c.p.c., sicchè l’atto di opposizione all’ingiunzione deve avere la forma del ricorso, e non dell’atto di citazione (Cass., Sez. U., 23 settembre 2013, n. 21675; Cass., Sez. 6^-2, 10 maggio 2017, n. 11479);

che in tale contesto questa Corte ha statuito che l’opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso e, invece, promossa con citazione non è ineluttabilmente destinata a restare priva di effetti, ancorchè posta in essere in violazione di specifica normativa processuale, ma è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, l’atto di opposizione stesso sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella cancelleria del giudice (Cass., Sez. 6^-2, 4 novembre 2016, n. 22447);

che tuttavia l’orientamento espresso da quest’ultima pronuncia non parrebbe confrontarsi con la specifica disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4:il quale – dettando una disciplina uniforme del mutamento del rito per il primo grado (Cass. Sez. 6^-2, 2 agosto 2017, n. 19298), da adottare ogni qual volta una controversia assoggetta ad un rito “semplificato” sia introdotta con un rito errato – prevede che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda di producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, così sembrando esprimere una scelta nel senso di escludere che l’erronea scelta del rito ordinario determini, per ciò solo, un arresto dell’iter procedimentale;

che, pertanto, occorre rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza presso la Seconda Sezione, competente in via tabellare.

PQM

 

rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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