Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23752 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34702-2018 proposto da:

D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE TRISCHITTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 448 pubblicata il 21.5.18 la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello di D.C.C. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere alla predetta l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 9.5.2017, anzi dall’1.1.2016 come disposto con ordinanza di correzione di errore materiale del 2.11.2018;

2. la Corte territoriale ha dato atto della revoca a far data dal gennaio 2012 dell’indennità di accompagnamento già riconosciuta alla D.C.; ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in appello quanto alla totale inabilità della predetta ed alla incapacità di deambulare e svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data suddetta;

3. avverso tale sentenza D.C.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’INPS;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso D.C.C. ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e successive modifiche nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

6. ha premesso che con sentenza n. 4841/2008 (parzialmente trascritta e anche prodotta) il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità a far data dal novembre 2005 e all’indennità di accompagnamento dall’aprile 2006; che a seguito di visita di revisione l’INPS, con verbale del (OMISSIS) (debitamente localizzato e prodotto), aveva revocato l’indennità di accompagnamento con effetto dall’1.1.2012; che il ricorso in giudizio dalla stessa proposto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla citata indennità a far data dalla revoca era stato respinto in primo grado con sentenza parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Messina con la pronuncia ora impugnata;

7. ha censurato quest’ultima sentenza rilevando che la prestazione era stata originariamente concessa in forza di una sentenza passata in giudicato; che tale giudicato si estende alla valutazione del carattere invalidante delle patologie accertate in corso di causa e ritenute rilevanti ai fini della prestazione concessa; con la conseguenza che tali patologie non possano essere diversamente valutate ove risultino invariate le condizioni di fatto già accertate; che nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato atto di un “progressivo aggravamento” delle patologie accertate e, con motivazione contraddittoria, ha poi riconosciuto integrati i requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento non dall’epoca della revoca bensì da un momento successivo, l’1.1.2016;

8. il ricorso è fondato;

9. questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’ipotesi in cui il diritto (alla pensione o) all’assegno di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato ed il trattamento previdenziale sia stato poi soppresso dall’INPS, la sentenza che accerta il diritto all’assegno ordinario assume efficacia vincolante per non potere la situazione accertata essere messa più in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Ne consegue che allorquando si discuta intorno alla legittimità della revoca dell’assegno disposta dall’INPS deve raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca stessa, per verificare se effettivamente vi sia stato un miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (cfr. Cass., sez. 6 n. 26090 del 2019; n. 5424 del 2006; n. 5151 del 2004; n. 12674 del 2003; n. 4159 del 2001; S.U. n. 393 del 1999);

10. tenuto conto di tale principio, dal quale la Corte non ritiene di doversi discostare, non essendo stati addotti argomenti decisivi di segno contrario, si rileva come nella sentenza impugnata, nonostante gli specifici motivi di appello sul punto (trascritti a pagg. 8 e ss. del ricorso in esame), manchi qualsiasi raffronto tra le condizioni patologiche accertate con la sentenza irrevocabile del 2008 e quelle esistenti all’epoca della revisione che ha determinato la revoca del beneficio; non solo non è positivamente accertato un miglioramento delle condizioni patologiche atto a giustificare l’avvenuta revoca della prestazione ma, al contrario, si dà conto di un progressivo aggravamento delle patologie;

11. appare, dunque, evidente la violazione del giudicato, che emerge come vizio denunciato in base alla sostanziale articolazione del motivo (cfr. Pag. 22 del ricorso; cfr. Cass. n. 2557 del 2017; n. 4036 del 2014);

12. per tali ragioni la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA