Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23752 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9057-2018 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MURANO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO

16, presso lo studio dell’avvocato PAONE BENEDETTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2043/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

U.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia C.G., quale direttore dei lavori, e IM Immobiliare di M.A. & C. s.n.c., quale esecutrice materiale, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alle rovina del fabbricato ad uso fienile ed ovile di sua proprietà. Previa autorizzazione giudiziale il C. chiamò in causa Milano Assicurazioni s.p.a.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello U.A.. Con sentenza di data 13 settembre 2017 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, sulla base della CTU, che causa del crollo era la non corretta esecuzione dei lavori preliminari di movimentazione del terreno eseguiti dallo stesso appellante, come ammesso in via confessoria dalla dichiarazione liberatoria rilasciata dal committente al direttore dei lavori, con cui il primo si assumeva la responsabilità per i detti lavori di movimentazione di terra, e che la qualifica di direttore dei lavori era stata assunta dopo l’effettuazione di tali lavori. Aggiunse che le dichiarazioni testimoniali erano inidonee a provare la circostanza della direzione, in capo all’appellato, dei lavori relativi allo sbancamento e movimentazione di terra.

Ha proposto ricorso per cassazione U.A. sulla base di due motivi e resiste con controricorso C.G.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, nonostante che nella comparsa conclusionale del resistente fosse stato eccepito – con l’adesione nella memoria di replica del ricorrente medesimo – il difetto di integrità del contraddittorio per mancata notifica dell’atto di citazione in appello alla società assicuratrice, la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla detta eccezione.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il G., quale direttore dei lavori, doveva garantire la corretta esecuzione dell’opera, segnalando al committente tutte le anomalie ed inconvenienti dell’opera, e che la CTU aveva evidenziato la responsabilità di costui, non potendo peraltro operare fra le parti l’eventuale clausola di esonero da responsabilità.

Il primo motivo è manifestamente fondato. Come affermato da Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707 l’impugnazione dell’attore, soccombente riguardo al rapporto principale, deve attingere, in ragione del litisconsorzio necessario processuale determinato dall’estensione soggettiva dell’accertamento determinato dalla chiamata in causa del garante e dalla necessità che tale accertamento sia svolto anche nel contraddittorio di costui, sia il garantito che il garante, vertendosi dunque in ipotesi di applicazione dell’art. 331 c.p.c. e di rapporto trilatero.

E’ ben vero che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di Cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare (Cass. 30 agosto 2018, n. 21381). Ma nel caso di specie, come denunciato con il motivo, la nullità derivante dalla violazione del litisconsorzio necessario processuale, determinato dalla domanda della parte (e non dall’ordine del giudice), è stata rilevata dalle parti, con comparsa conclusionale dell’una e memoria di replica dell’altra.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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