Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23752 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 22/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8596-2013 proposto da:

D.S.M., (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE AFUSO;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE

PERROTTA;

– controricorrente –

e contro

R.L., M.R., M.I., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Minutolo, per delega dell’avvocato Affuso, e

Pagnotta, per delega dell’avvocato Perrotta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28.4.2008, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da D.S.M. contro R.L. e M.R. con ricorso depositato il 24.10.1990, confermando l’ordinanza interdittale (resa dal medesimo Tribunale in sede di reclamo in data 23.4.2002) con la quale la D.S. era stata reintegrata nel possesso del muro di recinzione della sua proprietà, mediante la rimozione del contatore elettrico ed il riempimento della nicchia ivi realizzata dai convenuti; il Tribunale rigettava, invece, la medesima domanda possessoria avanzata dalla D.S. nei confronti dell’ENEL s.p.a.; dichiarava, infine, “inammissibile” l’integrazione del contraddittorio disposta nei confronti degli eredi di M.P., ovvero R.L., M.R., M.I. e M.M..

Riteneva il Tribunale che lo spoglio addebitato a R.L. e M.R. risultasse provato, avendo essi realizzato una nicchia nel muro della ricorrente, nella quale avevano fatto installare il contatore elettrico, e che, invece, la domanda avanzata contro l’Enel s.p.a. fosse destituita di fondamento. Reputava, inoltre, il primo giudice che illegittimamente era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di M.P., intestatario di un altro contatore elettrico installato nella nicchia e rinvenuto in sede di esecuzione del provvedimento sommario; a tal riguardo, rilevava che si trattava di soggetti estranei allo spoglio denunciato con il ricorso del 24.10.1990 e che, di conseguenza, la loro chiamata in giudizio fosse inammissibile.

Avverso tale sentenza proponeva appello la D.S. con atto di citazione notificato 1’8.6.2009, chiedendo l’accoglimento della domanda proposta nei confronti dell’Enel s.p.a. e la riforma del capo della sentenza con il quale era stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore degli eredi di M.P..

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’Enel Distribuzione s.p.a., quale mandataria dell’Enel s.p.a., e chiedeva il rigetto del gravame; in subordine, proponeva la domanda di manleva spiegata contro i convenuti in primo grado.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 422/2012 del 10.2.2012, ha, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarato interamente compensate le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra la De Siano e gli eredi di M.P., confermando, per il resto, la sentenza del Tribunale, sulla base, per quanto qui rilevi, delle seguenti considerazioni:

a) nessuna responsabilità, sotto il profilo materiale o morale, poteva ascriversi all’Enel s.p.a., in quanto lo spoglio oggetto di causa era stato integrato dall’attività materiale di realizzazione della nicchia nel tratto di muro in possesso della D.S., e non dalla successiva installazione del contatore da parte dell’Enel, e l’attività dell’ente era svolta in regime di monopolio, con conseguente obbligo di somministrare l’energia elettrica ex art. 2597 c.c.;

b) non potevano essere poste a carico della D.S. le spese processuali sostenute dagli eredi di M.P., atteso che la loro chiamata in causa era avvenuta, su ordine del giudice, al fine di integrare il contraddittorio e solo successivamente H tribunale, resosi conto dell’estraneità al giudizio degli stessi, aveva revocato l’ordinanza.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli D.S.M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. La Enel Distribuzione s.p.a. ha resistito con controricorso. R.L., M.R., M.I. e M.M. non hanno invece svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 832 c.c. e ss. e art. 1168 c.c., per non aver la corte d’appello considerato che l’Enel distribuzione s.p.a., quale mandataria di Enel s.p.a., aveva apposto il contatore nella nicchia realizzata da R.L. e M.R., nonostante l’evidenza di porre in essere un’attività su muro di proprietà aliena senza il consenso dei proprietari e le diffide formali inoltratele da questi ultimi, in tal guisa concorrendo, insieme agli altri resistenti, allo spoglio del possesso oggetto di causa.

1.1. Il motivo di ricorso è infondato.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Nella fattispecie in esame, a ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione dell’istruttoria espletata (cfr. pag. 10 del ricorso), non denunciando, in effetti, un’erronea individuazione o applicazione degli artt. 832 e 1168 c.c.

D’altra parte, il motivo, che contesta alla Corte d’Appello l’operata riconduzione del comportamento della società ENEL agli obblighi del monopolista di cui all’art. 2597 c.c., non incide su entrambe le rationes decidendi sottese alla pronuncia, la quale ha escluso la responsabilità, sotto il profilo materiale o morale, in capo all’Enel s.p.a. non solo perchè l’attività dell’ente è svolta in regime di monopolio, con conseguente obbligo di somministrare l’energia elettrica ex art. 2597 c.c., ma anche in quanto lo spoglio oggetto di causa era già stato integrato dalla attività materiale, posta in essere da M.R. e da R.L., di realizzazione della nicchia nel tratto di muro in possesso della D.S., cui aveva fatto seguito l’installazione del contatore da parte dell’Enel. In definitiva, al momento dell’intervento dell’Enel, lo spoglio era già stato perpetrato.

La sentenza della Corte di Napoli affermava ancora (pag. 4) che l’Enel non possa compiere accertamenti sulla situazione di proprietà o possesso dell’utente che richieda l’installazione del contatore (dovendo limitarsi ad un controllo formale della documentazione richiesta), e che ad escludere ogni imprudenza della società elettrica contribuisse pure la situazione dei luoghi, nel caso di specie caratterizzata da un tratto di muro nel possesso della De Siano e, in prosecuzione, da un altro tratto nel possesso dei resistenti. Anche questa argomentazione non è stata oggetto di censura da parte della ricorrente, nè sono oggetto di specifica indicazione in ricorso, alla stregua dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le diffide che si assumono inoltrate all’Enel al fine di rendere edotta la stessa dell’alienità del muro sul quale veniva installato il contatore.

Ora, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016).

Si consideri, inoltre, come, in terna di spoglio, la sussistenza dell’elemento oggettivo della privazione parziale o totale del possesso, violenta o clandestina, come anche dell’elemento soggettivo, ossia l’animus spoliandi, è sottoposta all’apprezzamento del giudice di merito, involgendo una valutazione delle risultanze processuali, incensurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controriccorrente ENEL Distribuzione s.p.a., liquidate in dispositivo, mentre non hanno svolto attività difensiva i restanti intimati.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente ENEL Distribuzione s.p.a. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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