Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23751 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24852-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLOTTA

PERSICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Torino rigettò le domande proposte da M.R. – docente di scuola alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine – sia con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti, sia a quella relativa al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale in ragione della circostanza che le supplenze, pure avendo superato nel loro complesso i 180 gg., non erano state continuative;

che la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto dalla M., dichiarava il diritto della predetta alla progressione nelle diverse posizioni stipendiali fin dal primo contratto di lavoro in ragione dell’anzianità di servizio conseguente ai contratti a termine stipulati tra le parti, condannando il MIUR a pagare le relative differenze retributive maturate dal 1 settembre 2009, data di maturazione dei tre anni di servizio effettivo, determinate in Euro 1.216,02, oltre interessi legali, e ad inserire l’appellante nella posizione 3/8 dall’anno 2009/10;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha posto a fondamento della pronuncia il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 368 del 2001, art. 6, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, evidenziando, altresì, l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale ha opposto difese la M., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè dell’art. 526 T.U. Istruzione e della Direttiva 99/70/CE e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come autenticamente interpretata dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

3. che il ricorso è infondato;

4. che, innanzitutto, il ricorso di primo grado non ha prospettato la questione degli scatti biennali ex L. n. 312 del 1980 (aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica) e che la domanda accolta dal giudice del gravame è stata, come si desume da quanto affermato dalla Corte di appello sull’ambito del devolutum (pag. 6 della sentenza di appello), solo quella tesa all’accertamento dell’avvenuta violazione del principio di non discriminazione economica sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro ed al riconoscimento di un trattamento paritario, sotto il profilo retributivo (progressione stipendiale correlata al mero decorso del tempo), tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato;

che la Corte di appello, rispetto all’ambito del devolutum quale individuato anche sulla base delle domande formulate nel ricorso introduttivo, ha adottato una motivazione pienamente pertinente rispetto alle doglianze formulate nell’atto di gravame, rilevando che negli anni di riferimento tra le varie supplenze non vi erano state significative soluzioni di continuità tali da indurre a ravvisare una differenza in fatto con le prestazioni lavorative rese docente assunto a tempo indeterminato;

5. che, con riguardo alla questione della progressione economica in considerazione dell’anzianità di servizio, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

6. che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

7. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

8. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

9. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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