Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23750 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28183-2017 proposto da:

CONSORZIO GORGOVIVO AZIENDA SPECIALE, in persona dl Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO

SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COLA RENATO;

– ricorrente –

contro

R.M., G.O., N.M. nella qualità

di crede di GI.RO., V.A., L.P.,

B.D., F.G., C.M., P.S.,

T.C.I., D.B.A., T.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato

MANCINI GIANLUCA rappresentati e difesi dall’avvocato VENARUCCI

ANDREA;

– controricorrenti –

contro

G.L., GI.FR., GI.OR., A.A.

nella qualità di Amministratore degli eredi di P.L.,

S.F.S., GI.GI., M.R., ME.AD.,

B.G., GI.FA., GI.LI.,

GI.EL., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1219/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

secondo quanto si evince dall’esposizione del ricorso, con provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. fu ordinato all’Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona di eseguire opere di consolidamento urgente su strada vicinale servente le abitazioni dei ricorrenti in via cautelare. Instaurato il giudizio di merito, e disposta CTU, il Tribunale di Ancona condannò l’Azienda convenuta al risarcimento in forma specifica mediante l’esecuzione di ulteriori opere individuate dai consulenti tecnici. Avverso detta sentenza propose appello il Consorzio Gorgovivo Azienda Speciale, subentrato all’originaria convenuta. Con sentenza di data 21 ottobre 2016 la Corte d’appello di Ancona accolse parzialmente l’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Gorgovivo Azienda Speciale sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che le opere, ed in particolare il c.d. tappo di argilla messo in discussione dai consulenti nominati nella fase di merito, sono state eseguite in adempimento di un dovere ed in osservanza delle prescrizioni del consulente nominato nella fase cautelare, stante anche il carattere dettagliato dell’ordinanza cautelare, sicchè dell’errore del primo consulente, recepito nell’ordinanza, non poteva rispondere la parte destinataria dell’ordine. Aggiunge che non poteva farsi riferimento alla norma sulle modalità di attuazione del provvedimento cautelare in quanto ad essere in discussione non erano le modalità dell’opera, ma l’opera in sè, sicchè il provvedimento ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., non avrebbe potuto derogare a quanto oggetto del provvedimento.

Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Trattasi di requisito considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e che deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, si dilunga in ordine al contenuto degli accertamenti tecnici, ma è del tutto carente in ordine alle ragioni, di fatto e di diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, della quale si limita a richiamare il dispositivo, ed in ordini ai motivi dell’appello. Tale carenza strutturale del ricorso si ripercuote negativamente sul motivo, non permettendone lo scrutinio.

Ha affermato il giudice di appello, condividendone la statuizione, che per il giudice di primo grado si sarebbe dovuto proporre ricorso ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. e che tale affermazione non era stata oggetto di motivo di appello. Emerge qui non solo la carenza del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al ricorso, ma anche il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento al motivo in quanto il ricorrente, oltre a non avere indicato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, non ha specificatamente indicato se l’affermazione di cui sopra del giudice di primo grado, in grado di costituire autonoma ratio decidendi, sia stata impugnata con l’atto di appello. L’inammissibilità sia del ricorso nel suo complesso, che del singolo motivo, non consentono al Collegio di accedere agli atti processuali al fine di verificare se sul punto si sia formato il giudicato interno, circostanza in grado, ove risultante, di determinare l’inammissibilità anche per questo ulteriore aspetto del motivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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