Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2375 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13131/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI

29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato

e difeso dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO e MARIA ANTONIETTA

SACCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE Spa, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA SACCO, che si riporta e insiste per

raccoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 16 gennaio 2015, confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da A.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed intesa alla declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra l’ A. e detta società per il periodo dal 2 maggio al 30 settembre 2003, all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con condanna di Poste Italiane alla riammissione in servizio del lavoratore ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla scadenza del termine al ripristino del rapporto, oltre accessori.

Il termine era stato apposto “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto all’Area Operativa ed addetto al servizio di smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Sicilia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal….”.

La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, ritenuto che la clausola appositiva del termine era sufficientemente specifica osservava che – come già ritenuto dal primo giudice – l’ A. non aveva indicato, nel ricorso introduttivo del giudizio, tra le cause di illegittimità del termine apposto la insussistenza in concreto – cioè con riferimento all’ufficio cui era stato destinato – delle esigenze sostitutive indicate in contratto sicchè detta questione era stata tardivamente sollevata solo in grado di appello e, dunque, era inammissibile.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A. affidato a tre motivi.

Poste Italiane resiste con controricorso

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 99 c.p.c., art. 414 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 434 c.p.c., comma 1, art. 437 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, artt. 2697 e 2907 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere la Corte di appello tenuto conto che la questione relativa alla necessità da parte di Poste Italiane di provare la ricorrenza in concreto della sussistenza delle esigenze richiamate nella clausola appositiva del termine era stata sollevata tempestivamente sin dal ricorso introduttivo del giudizio (il cui contenuto è stato riportato nel motivo in ossequio al principio di autosufficienza) e come, peraltro, dimostrato dalla circostanza che Poste Italiane, nella memoria di costituzione e risposta innanzi al Tribunale, si era difesa specificamente su tale punto e dal fatto che era stata ammessa ed espletata anche la prova testimoniale dedotta ed articolata dal ricorrente ed intesa a dimostrare che nell’ufficio cui quest’ultimo era stato destinato non vi erano state sostituzioni di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto.

Orbene, la Corte territoriale ritenendo sollevata tardivamente la predetta questione aveva omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice che, sia pur in via incidentale, aveva ritenuto che la società avesse provato documentalmente la ricorrenza delle esigenze sostitutive con riferimento all’ufficio di destinazione dell’ A. senza tenere conto delle risultanze della prova testimoniale espletata.

Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere considerato il giudice del gravame il fatto storico della carenza di organico emerso all’esito dell’espletata prova testimoniale.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto il giudice del gravame erroneamente non aveva ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione ritenendola idonea a soddisfare l’obbligo di specificazione delle esigenze imposto dalla detta norma.

Il primo motivo è fondato.

Vale ricordare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 118 del 07/01/2016; Cass. n. 26159 del 12/12/2014; Cass. n. 23794 del 14/11/2011).

Ciò detto, all’esito dell’esame diretto degli atti sui quali il ricorso è fondato – consentito in quanto è stato denunciato un “error in procedendo” (per tutte, cfr.: Cass. n. 16164 del 30/07/2015) si ritiene che la valutazione operata dalla Corte territoriale del ricorso introduttivo del giudizio effettivamente non tiene conto di alcuni passaggi dello stesso – trascritti nei motivi in ossequio al principio di autosufficienza – in cui emerge che la questione relativa all’obbligo di Poste Italiane di provare la ricorrenza in concreto della sussistenza delle esigenze richiamate nella clausola appositiva del termine (costituente uno dei presupposti per la legittimità del termine nei casi indicati e quindi avente carattere decisivo), era stata posta e costituiva oggetto del contendere come, peraltro, dimostrato anche dalle difese articolate sul punto dalla società nella memoria di costituzione e risposta innanzi al Tribunale e dal fatto che, sul punto, era stata ammessa ed espletata anche la prova testimoniale.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Quanto al terzo motivo ne va rilevata la infondatezza alla luce della costante di giurisprudenza di questa Corte cui il giudice del gravame si è correttamente uniformato (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576 secondo cui: “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, firma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”; cui adde, ex multis: Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-72012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del primo motivo ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice a designarsi che deciderà in conformità ai sopra enunciati principi, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.. L’ A. ha aderito al contenuto della relazione. Poste Italiane s.p.a. ha finito con il ribadire quanto esposto nel controricorso con argomentazioni che non valgono a scalfire le ragioni esposte a sostegno della proposta di decisione che sono pienamente condivise dal Collegio anche perchè conformi ai precedenti di questa Corte. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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