Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2375 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2375 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13865-2012 proposto da:
BELLANTONI ANTONINO BLLLNNN54C22I537, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVIO
GABRIELE che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DE ANGELIS ROSARIA, MAGRI’ DIEGO;

– intimati avverso la sentenza n. 2106/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 12/12/2011, depositata il 14/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

Rel. dott.

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Data pubblicazione: 04/02/2014

udito l’Avvocato D’Ottavio Gabriele difensore del ricorrente che si riporta alla
memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso

come da relazione.

Rel. dot

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Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Nel giudizio avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta da
Antonio Bellantoni e da Diego Macrì, rispettivamente terzo proprietario
dell’immobile pignorato e debitore esecutato, e opposizione agli atti esecutivi
proposta dal solo Bellantoni nei confronti di Rosaria De Angelis, aggiudicataria

2004 rigettava le opposizioni; sul gravame principale del Bellantoni e incidentale
della De Angelis la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 18 novembre
2008, accoglieva l’appello incidentale e dichiarava inammissibile l’appello
principale, sia in ordine all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (non ritenendo
che fosse stata proposta dal Bellantoni opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc.
civ.), sia in ordine all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (essendo la relativa
decisione inappellabile); infme la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso
principale del Bellantoni e incidentale della De Angelis, con sentenza n.2106 del 14
febbraio 2012 ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale, compensando interamente le spese del giudizio.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per revocazione Antonino
Bellantoni formulando, con atto inviato alle altre parti il 21.05.2012, due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso, da trattarsi in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis
e 391 bis cod. proc. civ., non appare destinato a superare il preventivo vaglio di
ammissibilità.
3.1. Parte ricorrente lamenta l’errore revocatorio:
a) con riguardo al rigetto del terzo motivo di ricorso, laddove la Corte di
cassazione, confermando l’impostazione del giudice di appello in punto di
inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. del Bellantoni (siccome
terzo estraneo) avverso l’esecuzione ai danni del Macrì, ha affermato che «il
Bellantoni non è affatto il debitore esecutato, ma il soggetto che subiva un pregiudizio dalla

Rel. dott.

4,410

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dello stesso immobile, l’adito Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 13 luglio

pendenza della procedura esecutiva, in cui egli rimase completamente estraneo»; a parere del
ricorrente la Corte di cassazione non avrebbe “percepito” che egli «quale terzo
acquirente dell’immobile già ipotecato» agiva «nelle forme dell’opposizione all’esecuzione per il
rilascio» (intimatole dalla De Angelis), con la conseguenza che poteva far valere «la
inesistenza e/ o nullità insanabile della procedura di trasferimento del bene staggito nei confronti
dell’aggiudicatario apparente, e quindi la inesistenza del titolo azionato in excutivis»,

rilascio ai suoi danni da parte della De Angelis;
b) con riguardo al rigetto del settimo motivo, laddove la Corte di cassazione
(con riferimento all’adio nullitatis, che il Bellantoni assumeva di aver svolto
relativamente al titolo di trasferimento del bene, per l’assenza della De Angefis in
udienza e della redazione dell’offerta) ha rilevato che non è necessaria una
redazione tipica e formale dell’offerta, purchè gli elementi previsti dall’art. 580
cod. proc. civ. risultino dal verbale, precisando che «non è in discussione il contenuto di
questo che in parte qua non è stato impugnato di falso, ma solo contestato, del resto, in via che
sembra apodittica o generica»; a parere del ricorrente la Corte di cassazione sarebbe
incorsa in «plurimi» errori, per avere supposto una contestazione del verbale di
udienza che egli non aveva svolto; per avere ritenuto sussistenti gli elementi di cui
all’art. 580 cod. proc. civ. che invece sarebbero stati incontestabilmente esclusi dal
tenore del verbale; per avere ritenuto sussistente un’offerta che, invece, il verbale
escludeva.
3.2. In punto di diritto si rammenta che costituisce errore di fatto deducibile, ai
sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., come motivo di revocazione della sentenza,
quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma della percezione,
in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in
conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto
o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti
di causa (exp/urimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369).
In particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. — idoneo a

Rel. dott. A

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risultando «un dato pacifico. in atti» l’avvio con atto di precetto della procedura di

costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell’art. 391
bis cod. proc. civ. — deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al

giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di
un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in

base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso
che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la

pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Cass.
28 febbraio 2007, n. 4640).
L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di
semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di
argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per
converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali
ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico.
4. Ciò premesso, si osserva che nel caso all’esame entrambi i pretesi vizi
revocatori esulano dall’ambito di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ. in comb. disp.
con l’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., postulando — nella stessa prospettazione di parte
ricorrente — presunti

erro res in iudicando. Invero le censure investono la

formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, postulando l’esistenza di un
errore sulla qualificazione dell’opposizione e/o sulle tesi difensive della parte, che
non costituiscono fatti: errori di tal fatta — se e in quanto dovessero essere
sussistenti – si configurerebbero necessariamente non come un errori percettivi,
ma come un errori di giudizio, investendo per la loro natura l’attività valutativa e
interpretativa del giudice.
4.1. In particolare, quanto al primo motivo, si osserva che la decisione
impugnata, confermando l’inammissibilità dell’opposizione (qualificata come ex
art. 615 cod. proc. civ. e non già ex art. 619 cod. proc. civ. dalla Corte di appello),
muove dal condiviso rilievo del giudice di appello, secondo cui gli atti che il
Bellantoni impugnava (chiedendo dichiararsi «l’inesistena della gara all’incanto, la

Rel. dott.

io

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decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia

nullità e I o omessa inesistenza dell’ordinanza di assegnazione provvisoria dell’immobile e del
conseguente decreto di trasferimento e di tutti gli atti ad esso connessi») afferivano alla
procedura esecutiva ai danni del Macrì, cui l’odierno ricorrente era estraneo.
Orbene, a fronte di tale ratio decidendi, la deduzione del ricorrente di avere agito
«nelle forme dell’opposizione al rilascio», si risolve in una diversa (e peraltro discutibile)
qualificazione dell’azione proposta, non rivelando alcun errore di fatto.

decisione impugnata si evidenzia innanzitutto l’inopponibilità alla procedura
esecutiva del titolo del Bellantoni (siccome successivo al pignoramento).
4.2. Quanto al secondo motivo — precisato che il rilievo di genericità e
apoditticità riguarda, con evidenza, non già il contenuto del verbale (che «non è in
discussione») ma la contestazione circa l’assenza degli elementi previsti dall’art. 580
cod. proc. civ. — si osserva che la decisione impugnata non ha affatto affermato
che risultava verbalizzata la presenza

della De Angelis e un’offerta da questa

formulata, ma ha ritenuto che i contenuti del verbale fossero sufficienti a integrare
gli elementi previsti dall’art. 580 cod. proc. civ.; e questa è una valutazione di
diritto, non censurabile come errore revocatorio.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato
profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella
relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 5 dicembre 2013

Parte ricorrente ignora, peraltro, che nella premessa della motivazione della

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