Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2375 del 03/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28668-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
B.E., B.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato
CATALDO D’ANDRIA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIANGELA MASTROGREGORI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1046/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.G. ed B. Elidia di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di immobili situati nella microzona (OMISSIS) – (OMISSIS) – rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo carente di motivazione l’atto impositivo in assenza di concreta specificazione di risultanze fattuali che hanno concorso alla rivalutazione, “non risultando dall’atto di riclassamento che sia stato valutato il singolo immobile, cioè le caratteristiche che davano ragione del nuovo riclassamento” non emergendo che si sia valutato “il singolo immobile nelle sue caratteristiche strutturali e ambientali”.
I contribuenti si costituiscono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).
– Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con i quali il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.
– Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).
– Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
– Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).
– La CTR si è uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione, non sussistendo i presupposti di fatto necessari per l’applicazione del riclassamento.
– Il ricorso va per l’effetto rigettato.
– Le spese vanno compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021