Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2375 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., T.P., P.S.R.,

V.D., V.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

PELLICANO’ ANTONINO, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, FABIANI

GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6 01/2 005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 15/11/05, depositata il 24/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l’Avvocato Pellicano Antonino, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, la trattazione in P.U. o in

subordine la remissione alle Sezioni Unite;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che

conferma le conclusioni scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in un giudizio avente in primo grado ad oggetto la richiesta di integrazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per alcuni anni, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli assicurati contro la sentenza di primo grado relativamente alla pronuncia sulle spese. Il giudice di appello ha fatto riferimento alla mancanza di specifici motivi di appello e inoltre, ha rilevato che vi era carenza di interesse all’impugnazione, in quanto con l’atto di appello era chiesta la liquidazione delle spese in una misura complessiva (L. 900.000) addirittura inferiore a quella di cui alla complessiva liquidazione operata dal giudice di primo grado (L. 1.000.000). Quanto alla parziale compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, osservava che al riguardo mancava nell’atto di appello l’indicazione di motivi specifici di gravame.

Gli assicurati ricorrono per Cassazione con tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Inps si e’ limitato a depositare procura difensiva.

L’esame degli atti permette di verificare, preliminarmente, l’insussistenza della ragione di improcedibilita’ segnalata dal P.G. nella sua requisitoria scritta (mancata attestazione di autenticita’ nella prodotta copia della sentenza impugnata).

I primi due motivi devono ritenersi inammissibili, in quanto, nel censurare la ritenuta inammissibilita’ dell’appello relativamente alla richiesta di una liquidazione delle spese del giudizio rispettosa dei minimi tariffari, non si e’ impugnato il rilievo del giudice di appello, assorbente e sufficiente a giustificare la pronuncia, che al riguardo mancava interesse all’impugnazione.

Il terzo motivo denuncia omessa decisione, con violazione dell’art. 112 c.p.c., e erronea motivazione circa un punto decisivo, con riferimento alla ritenuta inammissibilita’ delle doglianze relative alla parziale compensazione delle spese del primo grado. Il motivo e’ manifestamente infondato, in quanto non si contesta la rilevata mancanza della tempestiva indicazione di specifici motivi al riguardo, ma si richiama solo il fatto che era stata chiesta con l’appello la riforma dell’intero capo relativo alla regolamentazione delle spese. La sentenza impugnata e’ quindi evidentemente rispettosa dei principi enunciati da questa Corte relativamente alla necessita’ che la parte c.d. volitiva dell’appello (richiesta di riforma di taluni capi della sentenza di primo grado) sia sorretta, gia’ in sede di formulazione dell’atto di impugnazione, da specifici motivi di doglianza, correlati alle specificita’ della singola vicenda processuale.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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