Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2375 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8077-2008 proposto da:

S.F.N. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,

presso l’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

11/05/2007, n. 590/06 R.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da allegato al verbale

d’udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 11 maggio 2007, la corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.F.N., ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione a favore del ricorrente della somma di Euro 1280,00, nonchè al rimborso della metà delle spese di lite, con distrazione a favore dell’avv. G. Fr.

Cerra, antistatario, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti al Tribunale di Catanzaro, iniziato con atto introduttivo del 20/1/93 e definito con sentenza del 3/4/01, confermata il 26/8/05.

La corte territoriale, ritenuta la tempestività del ricorso, ritenuta la durata complessiva del giudizio dal 4/3/93 (1^ udienza) al 26/8/05, di dodici anni, dei quali, otto in 1^ grado e tre e mezzo in secondo grado, ritenuta la durata ragionevole del giudizio in anni cinque, di cui tre per il 1^ grado e due per il 2^ grado, ha considerato la durata irragionevole di anni cinque per il primo grado e anni uno, mesi otto, per il secondo, ha escluso per il primo grado i rinvii chiesti dalle parti (udienza 31/10/96 e 4/12/97), per totale di anni due, ed ha quindi concluso per la durata indennizzabile di anni quattro e mesi otto valutato l’oggetto del giudizio,ritenuto minimo, trattandosi di danni da crollo di segnale stradale, privo pertanto di particolare incidenza sulla sfera psichica, ha riconosciuto la somma complessiva di Euro 1280,00,mentre non ha riconosciuto gli interessi, in mancanza della relativa domanda.

Propone ricorso per cassazione lo S., sulla base di un solo motivo.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, lo S. sostiene la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 1991, art. 2 agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., ed all’art. 6, par. 1, e art. 13 della CEDU, per avere la corte territoriale calcolato l’indennizzo avendo riguardo alle sole annualità di ingiustificato ritardo e partendo dalla base di calcolo inferiore a quella della giurisprudenza citata.

1.2.- L’Avvocatura dello Stato, in sede di controricorso, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ed il P.G. in udienza ha avanzato, in via di gradato subordine, questione di costituzionalità, sotto diversi profili, concludendo nel merito per l’accoglimento del ricorso.

2.1.- Nell’esame in ordine logico delle questioni, si impone “in primis” la valutazione della fondatezza del ricorso, atteso che, ove lo stesso dovesse essere rigettato, le questioni di costituzionalità verrebbero in radice ad essere prive di rilevanza.

2.2.- La prima censura di cui all’unico motivo del ricorso, con cui lo S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge, per avere la corte territoriale, una volta rilevato il superamento del termine ragionevole di durata del processo, rapportato l’indennizzo al solo lasso temporale eccedente la durata ragionevole e non all’intera durata, è infondato alla luce del diverso principio enunciato da questa Corte, secondo cui:” In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta Legge, conformemente al principio enunciati dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo paramento di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto, con l’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”. ( Cass., ord. 14 febbraio 2008, n. 3716; vedi anche, tra le ultime, Cass. 16285/2009, che si è espressa in massima, nei seguenti termini: “Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata Legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne”).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto la controversia definibile nel termine ragionevole di anni cinque, dei quali, tre per il primo grado e due per il secondo, con statuizione del tutto in linea con l’orientamento del S.C., secondo cui “La Corte Europea dei diritti dell’uomo, ai cui principi il giudice nazionale deve tendenzialmente uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento, ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due per quello di secondo grado: da questi parametri il giudice può discostarsi riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessità del procedimento” (così Cass. 8521/2008 e tra le ultime, Cass. 17).

2.3.- E’ invece fondata, nei limiti di seguito esposti, la censura relativa al quantum dell’indennizzo riconosciuto dalla corte territoriale.

Va a riguardo fatta applicazione dei principi più volte affermati da questa corte, come espressi, tra le altre, nelle pronunce 17922/2010 (nella forma dell’ordinanza), 819/2010 e 21840/2009, che in merito si è così espressa: “i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, apprezzata in comparazione con la situazione economico – patrimoniale della parte, che questa ha l’onere di allegare e dedurre; il numero dei tribunale che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento …) purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte … Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008); in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura delle medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesioni di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno”.

2.4.- Vanno a questo punto esaminate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Procura Generale.

Le questioni di costituzionalità, sollevate sub 1.1. e 1.2., la prima intesa a far valere la non compatibilità del rimedio esclusivamente risarcitorio adottato con la L. n. 89 del 2001, rispetto all’art. 97 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., nonchè con gli artt. 6 e 13 della CEDU, e la seconda con riferimento alla mancata previsione di procedimento stragiudiziale o monitorio per la liquidazione dell’equa riparazione, con riferimento alle medesime disposizioni costituzionali, sono manifestamente infondate, atteso che la patrimonializzazione della lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio è imposta dall’adesione alla Convenzione ex art. 117 Cost., nè come tale porta ad escludere l’adozione da parte del Legislatore di tecniche acceleratorie del processo, come tali introdotte con gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009, in ogni caso rimesse alla discrezionalità del Legislatore.

Parimenti è manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata sub 3, essendosi fatta carico questa Corte ampiamente e ripetutamente di argomentare e motivare in relazione al quantum dell’indennizzo da violazione del termine ragionevole del processo, liquidabile tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte Europea, pur nella conservazione di un margine di valutazione che consenta uno scostamento, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati dalla corte per casi simili. Nel resto, non si vede quale interesse alla liquidazione “al rialzo” potrebbe avere l’Amministrazione.

3.- Conclusivamente, il decreto impugnato, in accoglimento del ricorso nei limiti sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., tenuto conto degli elementi sopra esposti, va condannato il Ministero a versare allo S. la somma di Euro 4000,00, oltre interessi dalla domanda, oltre le spese del giudizio di merito e di legittimità, spese liquidate per il giudizio di merito, in Euro 700,00 complessive e per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, oltre le spese (in Euro 100,00).

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero a versare allo S. Euro 4000,00, oltre interessi dalla domanda, oltre le spese del giudizio di merito e di legittimità, spese liquidate per il giudizio di merito, in complessive Euro 700,00, e per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, oltre le spese di Euro 100,00 e con distrazione a favore dell’avv. Giuseppe F. Cerra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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