Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23749 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. un., 28/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione R.G. 18312-2019 SOLLEVATO DA TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE di POTENZA con ordinanza n. 452/2019,

depositata il 03/04/2019 nel procedimento tra:

R.F.;

– ricorrente non costituito in questa fase –

contro

COMUNE DI PISTICCI, IMPRESA S.A.;

– resistenti non costituiti in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con ordinanza n. 452 del 29 maggio 2019, ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione in ordine alla controversia proposta in data 24 settembre 2009 da R.F. davanti al Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci. R.F. convenne il Comune di Pisticci e l’impresa S. Geom. A. per sentir accertare il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di legittima occupazione delle aree di sua proprietà, ubicate in Pisticci ed occupate nell’ambito di una procedura espropriativa, nonchè per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente all’illegittima occupazione ed all’accessione invertita. Con sentenza del 31 maggio 2011, il Tribunale di Matera, sezione di Pisticci, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La causa venne riassunta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con ricorso notificato il 16 febbraio 2012 da R.F.. All’esito dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2017, il T.A.R. Basilicata pronunciò ordinanza n. 179 del 9 marzo 2018 e rilevò la non riconducibilità alla giurisdizione amministrativa della domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima. Alla successiva udienza del 3 marzo 2019 il ricorso venne trattenuto in decisione e con sentenza non definitiva n. 442 del 20 maggio 2019 il T.A.R. Basilicata pronunciò sulla sola domanda di risarcimento dei danni con riguardo al mancato godimento ed alla perdita del bene. Con separata ordinanza pubblicata il 29 maggio 2019, il T.A.R. Basilicata ha, infine, sollevato il conflitto di giurisdizione avverso la decisione del Tribunale di Matera, sezione di Pisticci, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazione legittima.

Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P.A., nelle conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c. del 30 settembre 2019, ha richiesto di dichiarare inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal T.A.R. Basilicata, giacchè tardivo ai sensi dell’art. 11, comma 3 c.p.a. Venne rinviata l’adunanza inizialmente fissata per il giorno 24 marzo 2020.

Conformemente alle conclusioni scritte depositate dal pubblico ministero, il conflitto di giurisdizione sollevato dal T.A.R. Basilicata deve essere dichiarato inammissibile.

Com’è noto, il D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 11, comma 3, (Codice del processo amministrativo) dispone che “quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”.

In maniera sostanzialmente identica, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, già prevedeva che “se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (…)”.

Nell’interpretazione di queste Sezioni Unite, si è precisato come l’art. 11, comma 3 c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riproposta a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, di sollevare anche d’ufficio, “alla prima udienza”, il conflitto di giurisdizione, deve essere inteso nel senso che il limite temporale, oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto, è costituito dall’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore, con tale barriera, evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio (Cass. Suz. U, 23/04/2020, n. 8090; Cass. Sez. U, 12/09/2019, n. 22772; Cass. Sez. U, 10/09/2019, n. 22576; Cass. Sez. U, 20/04/2018, n. 9916; Cass. Sez. U, 15/05/2017, n. 11988; Cass. Sez. U, 13/12/2016, n. 25515; Cass. Sez. U, 22/09/2016, n. 18567; Cass. Sez. U, 19/05/2014, n. 10922). Nel caso in esame, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, davanti al quale era stata riassunta la causa con ricorso notificato del 16 febbraio 2012, dopo la declinatoria di giurisdizione resa dal Tribunale di Matera, sezione di Pisticci, all’udienza di discussione tenuta il 20 dicembre 2017 non sollevò d’ufficio il conflitto di giurisdizione, limitandosi a rilevare con l’ordinanza n. 179 del 9 marzo 2018 la non riconducibilità alla giurisdizione amministrativa della domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima. Si svolse, quindi, un’ulteriore udienza in data 3 marzo 2019, all’esito della quale venne resa la sentenza non definitiva n. 442 del 20 maggio 2019 sulla domanda di risarcimento dei danni, nonchè la separata ordinanza pubblicata il 29 maggio 2019, con cui, come visto, venne sollevato il conflitto di giurisdizione sulla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazione legittima.

Deve perciò ritenersi che non risulti osservato il limite preclusivo dell’esercizio del potere di elevazione del conflitto, stabilito dall’art. 11, comma 3 c.p.a., con la conseguenza che la giurisdizione in ordine alla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazione legittima si deve ritenere definitivamente consolidata davanti al giudice amministrativo.

Il T.A.R. Basilicata, nella specie, svolgendosi la prima udienza il 20 dicembre 2017, non ha sollevato il conflitto immediatamente nè all’esito della riserva in assunta in quella sede. Il conflitto di giurisdizione è stato, piuttosto, sollevato soltanto con l’ordinanza del 29 maggio 2019, resa dopo la riserva in decisione della causa assunta alla seconda udienza del 3 marzo 2019.

In ragione del tardivo esercizio del potere, essendosi consolidata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di corresponsione della indennità da occupazione legittima, deve essere dichiarato inammisibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

Non avendo le parti svolto attività difensiva nel procedimento di regolamento di giurisdizione d’ufficio, non occorre regolare spese in ragione della soccombenza (Cass. Sez. U, 26/09/2018, n. 23143).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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