Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23749 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17849-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALCIM s.r.l. (già Falcim s.n.c. di C.G. e

P.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. CARBONI Silvestro, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio

legale dell’avv. SALVAGNI Michelangelo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7496/19/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il

15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dai Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione, di una cartella di pagamento di sanzioni pecuniarie ed interessi emessa ai sensi del gli D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per decadenza della società contribuente dal beneficio della rateizzazione ottenuta a seguito di comunicazione di avviso di irregolarità, per avere omesso il pagamento della quarta rata entro il termine di scadenza, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che il comportamento della contribuente, che aveva effettuato, con un ritardo di un solo giorno, il pagamento della predetta rata, maggiorato di sanzioni ed interessi, e di tutte le successive, doveva ritenersi incolpevole, dovendosi ritenere comunque applicabile al caso di specie l’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rilevata, in accoglimento dell’eccezione della controricorrente, l’inammissibilità del ricorso erariale per la sussistenza di un giudicato interno.

2. Invero, la CTF di Latina, con la sentenza n. 995/01/2016, in parte qua riprodotta nel controricorso (pag. 5) e, comunque, allegata al predetto atto (in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo), ha dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata “sia per difetto di calcolo dell’ammontare dell’imposta residua ‘sia per la mancata esplicitazione delle sanzioni applicate e degli interessi”.

3. L’Agenzia delle entrate soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., ha dato atto, trascrivendone il contenuto, di aver proposto specifici motivi di appello avverso dette statuizioni, su cui però la CTR ha omesso qualsiasi pronuncia che l’Agenzia delle entrate a sua volta, ha omesso di censurare dinanzi a questa Corte attraverso la deduzione del relativo vizio, ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

4. Ne consegue che le statuizioni della CTP, costituenti autonome rationes decidendi idonee a sorreggere la statuizione di primo grado, devono ritenersi passate in giudicato (Cass., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802, nonchè Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018).

5. Ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “L’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua, non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19252 del 19/07/2018), rileva il Collegio chè, alla stregua di quanto verificatosi, sulle sopra indicate ragioni della decisione di primo grado si è formato il giudicato interno che rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla ratio decidendi censurata con il mezzo di cassazione proposto dalla ricorrente, che, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza.

6. L’inammissibilità del ricorso rende del tutto superfluo riferire ed esaminare il mezzo di cassazione proposto dalla difesa era riale.

7. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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