Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23749 del 22/11/2016
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 22/11/2016), n.23749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27407-2011 proposto da:
D.P., cf. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SGAMBARDELLA, LUCIA
CASABURO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del legale rappesentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.f. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1745/2011 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,
depositata il 04/04/2011 R.G.N. 6792/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale avv. RICCI
MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 4.4.2011, la Corte d’appello di Napoli confermava, disattendendo la CTU disposta in seconde cure, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di D.P. volta a conseguire l’indennità di accompagnamento.
La Corte, in particolare, rilevava che il CTU nominato in sede di gravame, pur avendo riconosciuto che l’appellante necessitasse di assistenza continua, aveva evidenziato che in occasione dell’esame obiettivo egli aveva dato prova di poter deambulare (ancorchè in modo incerto e limitato) e aveva reso una lucida e completa anamnesi familiare e personale, dimostrandosi collaborante nel dialogo, e pertanto escludeva che ricorressero le condizioni per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, questa potendo attribuirsi solo a chi, per le sue menomate condizioni, necessitasse di un aiuto permanente per compiere gli atti quotidiani della vita.
Contro questa statuizione ricorre D.P. con un unico motivo di censura. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Diritto
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda, nonostante le conclusioni della CTU disposta in seconde cure deponessero per il suo accoglimento.
Il motivo è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può ravvisarsi solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei fatti decisivi della controversia ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, atteso che spetta pur sempre al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, e in ultima analisi di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti oggetto del giudizio (cfr., fra le tante, Cass. n. 8718 del 2005).
Nel caso di specie, viceversa, parte ricorrente pretenderebbe di sostituire alla motivata ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito il proprio diverso convincimento soggettivo, sia pur suffragandolo con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. E poichè tali aspetti del giudizio, rimanendo interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, risolvendosi in un’istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, in ultima analisi, in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 3881 del 2006).
Nulla sulle spese ex art. 152 att. c.p.c..
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016