Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23749 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19800-2014 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, via NAZARIO SAURO

n. 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del gravame del MIUR, respingeva i ricorsi originari proposti da A.F. ed E.M. – precari alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo -, negando il diritto dei predetti alla corresponsione delle differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio conseguente ai contratti a termine stipulati tra le parti e respingendo la richiesta di condanna del MIUR al pagamento delle relative differenze economiche;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha posto a fondamento della pronuncia di accoglimento del gravame del Ministero, la pronuncia della S. C. 10127/2012, escludendo che potesse ritenersi connotata da abuso la reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e negando il diritto alla riconoscimento degli scatti di anzianità;

che di tale sentenza l’ A. chiede la cassazione sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che il primo motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che non era stata eccepita l’illegittimità dei termini contrattuali, ma dedotto unicamente il divieto di discriminazione tra personale precario e personale a tempo indeterminato senza che la questione dell’illegittimità dei termini ne costituisse il presupposto;

2.2. che il secondo motivo verte sulla violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE e contestuale violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, dolendosi di ricorrenti del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio;

che l’ A. deduce che il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi erano ragioni obiettive che potessero escluderne l’applicazione, atteso che a parità di mansioni doveva attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

3. che le censure, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sono fondate, in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016 (conf. tra le altre, da ultimo, Cass. 9044/2017), con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

4. che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto; che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

5. che la sentenza impugnata, in relazione all’accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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