Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23748 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29309-2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUSSO DANIELA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1706/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo stesso avverso la pronunzia della giudice di primo grado, con la quale erano stati rigettati due ricorsi – riuniti innanzi allo stesso giudice di primo grado – relativi all’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 1999 ed all’atto di contestazione emesso sulla base dei medesimi motivi del precedente avviso.

La parte intimata non si è costituita.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è fondato.

Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi”-cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass. n. 22510/2015, Cass. n. 13007/2015-.

Si è ancora aggiunto, di recente, proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “(…)gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” – cfr. Cass., S.U., n. 27199/2017-.

Orbene, la CTR, nel riportare correttamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di specificità dei motivi, ha però omesso di farne puntuale applicazione al caso di specie, erroneamente ritenendo che la censura operata dal ricorrente in punto specifico alla motivazione esposta dai giudici di primo grado, affiancata all’esposizione dei motivi di censura in appello (ancorchè riproduttivi delle contestazioni esposte in prima grado) avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere ammissibile l’impugnazione in quanto non solo dotata di specificità, ma anche puntualmente orientata alla contestazione dei singoli passi della motivazione della sentenza impugnata, come emerge in modo evidente dall’atto di appello che questa Corte ha esaminato in relazione alla natura processuale del vizio prospettato.

In definitiva, l’impugnazione proposta dall’Agenzia rispondeva in pieno ai requisiti di specificità di cui si è detto.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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