Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23748 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1902/2007 proposto da:

B.F. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CLITUNNO

51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO Franco, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TONETTO GIANCARLO giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

sul ricorso 5847/2007 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIETRO CASTRUCCI 13, presso lo studio dell’avvocato DUO’

PIER LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALMANSI MARINO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

B.F., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1085/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/08/2006; R.G.N.1040/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato PIER LUIGI DUO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stata accertata la validità dell’offerta reale effettuata da C.B.C. ed il diritto di prelazione in relazione all’immobile già di proprietà del M. e condotto in locazione dalla C.B., con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.

Si costituirono in appello C.B.C. e B. F., resistendo al gravame ed instando in via di appello incidentale per la parziale modifica della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso in capo al secondo la legittimazione attiva ed aveva omesso ogni decisione in ordine alla domanda di emissione della sentenza sostitutiva del contratto di compravendita.

Nelle more del giudizio si costituì M.M., quale unica erede di M.P..

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 10 agosto 2006, ha accolto l’appello principale e, dichiarato assorbito quello incidentale proposto dalla C. e rigettato quello incidentale proposto dal B., ha rigettato le domande proposte dalla C., compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello C.C. e B. F. propongono ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria. Si difende M.M., che, a sua volta, propone ricorso incidentale, a mezzo di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti.

1.- Entrambi i ricorsi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (10 agosto 2006).

Il ricorso principale è inammissibile per il mancato rispetto della norma appena citata.

Mancano, infatti, completamente i quesiti di diritto relativi alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riguardo al vizio di ultrapetizione e violazione di giudicato interno, col primo motivo; alle norme della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, come riferite alle vendite c.d. in blocco, col secondo motivo; all’art. 1210 cod. civ., col terzo motivo.

Nè si può pervenire a diversa conclusione per le considerazioni esposte nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., poichè in tale memoria (pagg. 1-2) si riportano i quesiti di diritto posti a corredo dei motivi del controricorso; la totale mancanza dei quesiti di diritto nel ricorso non può certo essere colmata col riferimento alle “ragioni delle doglianze”, cui si accenna in memoria; infatti, queste ultime attengono all’illustrazione dei singoli motivi, non anche al rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., che richiede che, per ciascuno motivo, sia fornita una valida e chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame della Corte; sintesi, invero, mancante nel caso di specie.

2.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato col richiamo all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, nell’intitolazione di ciascuno dei motivi, non si rinviene in nessuno di questi il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

3.- Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciare circa la domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione, contenuta sia nell’atto di appello che nelle conclusioni del giudizio di appello.

3.1.- Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 2668 cod. civ., comma 2, il giudice del merito, con la sentenza di rigetto della domanda oggetto della trascrizione, deve ordinare, anche d’ufficio, la relativa cancellazione (cfr. Cass. n. 23929/07; n. 5467/01).

Nel caso di specie, per di più, la domanda di cancellazione risulta essere stata ritualmente proposta dall’appellante e su tale domanda la Corte d’Appello ha omesso ogni pronuncia.

Decidendo sul motivo in esame, questa Corte dispone come da dispositivo, relativamente all’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata contro M. P. ed a favore di C.C. e B.F..

4.- Col secondo motivo di ricorso incidentale è denunciato il difetto di motivazione in punto di compensazione, da parte della Corte d’Appello, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

4.1.- Il motivo è infondato. La sentenza impugnata così motiva in punto di compensazione delle spese: “la complessità degli argomenti trattati giustifica la compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio”. Per concludere nel senso della legittimità di tale statuizione (relativa a processo introdotto con citazione notificata nel settembre 2002, cui quindi risulta applicabile la norma dell’art. 92 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 marzo 2006, e successivamente sostituita con la L. n. 69 del 2009), è sufficiente richiamare il precedente, conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte, di cui alla sentenza n. 7523/09, per la quale: “in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di giusti motivi, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione”.

4.2.- Ritiene il Collegio che, in astratto, il criterio seguito dalla Corte d’Appello di Venezia per compensare le spese (vale a dire “la complessità degli argomenti trattati”) sia idoneo a giustificare la compensazione delle spese processuali. Non è sul punto condivisibile quanto rilevato nel ricorso incidentale, secondo cui la “complessità” sarebbe da intendersi in astratto, vale a dire come riferita alla “difficoltà” delle questioni trattate; è fatto palese dal tenore complessivo della motivazione che la Corte d’Appello abbia inteso riferirsi alla controvertibilità delle questioni trattate, non in astratto, ma in riferimento alla fattispecie sottoposta a giudizio, compiendo così una valutazione di fatto che trova logico riscontro nella motivazione.

5.- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale limitatamente al primo motivo ed ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all’atto di citazione notificato il 25 settembre 2002; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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