Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23747 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. un., 28/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2725-2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA SEZIONE STACCATA

DI REGGIO CALABRIA, con ordinanza n. 714/2019 depositata il

09/12/2019 nella causa tra:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FALCOMATA’ – ARCHI, in persona del

Dirigente scolastico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CELENTANO Carmelo, il quale chiede che la Corte di cassazione, a

Sezioni unite, dichiari sussistente la giurisdizione del giudice

ordinario.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Istituto Comprensivo Statale Falcomatà – Archi (RC) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la Regione Calabria chiedendo l’annullamento del decreto n. 110 adottato il 13 febbraio 2017 dal competente ufficio regionale recante la revoca parziale del finanziamento erogato con Decreto Dirigenziale n. 17052 del 2009 con obbligo di restituzione in favore della Regione della somma di Euro 19.890,00. Il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, reputando applicabile l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 cod. proc. amm. alla luce della presenza della convenzione relativa ai contributi erogati. Riassunto il giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con ordinanza di data 9 dicembre 2019 ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 31, comma 3 cod. proc. amm.. Il pubblico ministero ha concluso nel senso che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

osserva il giudice remittente che il contratto è meramente ausiliario del provvedimento concessorio, essendo stato stipulato ai solo scopo di regolare, in via paritetica e negoziale, alcuni aspetti patrimoniali del finanziamento già riconosciuto e che l’erogazione del contributo non costituisce adempimento di accordi prodromici, stipulati ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 15 ma l’esito di un ordinario procedimento paraconcorsuale a cui l’Istituto aveva partecipato per l’assegnazione di fondi. Aggiunge che la giurisdizione spetta al giudice ordinario perchè la revoca parziale del contributo è stata disposta per pretese inadempienze dell’Istituto scolastico in relazione agli obblighi per la realizzazione del progetto previsto nello strumento attributivo del contributo.

Il regolamento proposto d’ufficio è fondato. Si tratta di regolamento ammissibile in quanto sollevato alla prima udienza.

Come osservato dal pubblico ministero, il contratto è meramente accessorio al provvedimento di concessione del contributo ed è stato stipulato al solo scopo di disciplinare aspetti patrimoniali esecutivi del finanziamento già riconosciuto. Il vantaggio economico risulta attribuito con il decreto del dirigente di settore n. 13660 del 15 luglio 2009, come risulta anche dalla convenzione del 18 agosto 2009, mentre quest’ultima fissa le modalità attuative del rapporto di finanziamento. Il contributo non rinviene pertanto la propria fonte in un accordo sostitutivo (o quanto meno integrativo) del provvedimento amministrativo, ma direttamente in quest’ultimo, sicchè la controversia non ha ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti dall’accordo (cfr. Cass. 24 gennaio 2013, n. 1713), ma la vicenda relativa al rapporto di finanziamento promanante dall’atto amministrativo. Così delimitata la natura della controversia, viene in rilievo la giurisprudenza in materia di revoca del finanziamento pubblico.

La controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018).

Nel caso di specie la revoca parziale del finanziamento è stata disposta non per un vizio originario relativo all’assegnazione dei fondi, ma per pretese inadempienze dell’Istituto scolastico in relazione agli obblighi per la realizzazione del progetto previsto nello strumento attributivo del contributo. Nella motivazione del decreto di revoca si fa riferimento all’esito del controllo, da parte del soggetto preposto, della rendicontazione prodotta dall’istituto beneficiario (controllo previsto dall’art. 7 del contratto accessivo al provvedimento di attribuzione del vantaggio economico) in termini di “operazione parzialmente regolare” con raccomandazione di revoca parziale e restituzione della somma di Euro 19.890,00. Trattandosi di mancato adempimento di obblighi, relativi alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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