Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23747 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.10/10/2017), n. 23747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22030-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.G.;
– intimata-
avverso la sentenza n. 1322/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; rilevato che parte del doppio grado del giudizio di merito è stata, anche il Comune di Casamicciola Terme, nei confronti del quale il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato;
ritenuto che occorra, pertanto, previamente, disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto Comune quale litisconsorte processuale.
PQM
Visto l’art. 331 c.p.c.;
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme e concedendo per l’adempimento il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017