Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23746 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27606-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASLINI IMPIANTI DI C.P.C. SAS, C.P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6048/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Caslini Impianti di C.P.C. e da C.P.P. s.a.s, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della contribuente sulla base del reddito conseguente agli acquisti documentati da sette fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da società cartiera.

Secondo la CTR era immune da vizi la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso di potere considerare i costi relativi agli acquisti fittizi e le componenti positive del reddito conseguenti a tali acquisti. Non vi era stata, secondo la CTR, alcuna violazione dei principi in tema di onere della prova, risultando pacificamente il carattere fittizio dei costi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Le parti intimate non si sono costituite.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduca la violazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2 e dell’art. 2697 c.c..

La censura è fondata nei termini di seguito indicati.

Questa Corte, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, ha già avuto modo di ricordare che il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, come convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44, correttamente ritenuto applicabile retroattivamente alla fattispecie dalla CTR in relazione alla sua natura di ius superveniens in forza dell’art. 8, comma 3 u.c. ha stabilito che, “ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”, ed ha previsto “in tal caso” l’applicazione di una sanzione amministrativa.

In tale ipotesi – e dunque ai soli fini dell’accertamento delle imposte sui redditi (e, conseguentemente, anche dell’Irap, in virtù del richiamo operato dal D.P.R. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, alle disposizioni per l’accertamento e la riscossione dettare in materia di imposte sui redditi) grava dunque sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, che ci si duole abbiano nell’accertamento concorso alla formazione del reddito, siano fittizi anch’essi perchè ricavi “correlati”, vale a dire “direttamente afferenti” a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – Cass. n. 25967/2013, Cass. n. 27772/2017 -.

In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i componenti positivi di reddito direttamente afferenti ai costi per operazioni oggettivamente inesistenti, anche se imputati a conto economico e dichiarati dal contribuente, non sono considerati imponibili entro i limiti dell’ammontare dei correlati componenti negativi per operazioni inesistenti – cfr. Cass. n. 17261/2017 -. Tali principi possono dirsi consolidati, essendo stati ribaditi di recente anche da Cass. n. 19000/2018, ove si è riconosciuto che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, nè automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con mod., nella L. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, con la conseguenza che spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati.

Orbene, a tale principi non si è affatto attenuto il giudice di appello che ha ritenuto sufficiente, per converso, la fittizietà dei costi per escludere dalla ripresa a tassazione i componenti positivi di reddito, senza verificare che il contribuente avesse provato, come sarebbe stato tenuto a fare, che i ricavi fossero direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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