Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23745 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. un., 28/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36738-2018 proposto da:

B.G.D., B.E., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Paolo Emilio 32, presso lo studio dell’avvocato Marco

Feroci, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andrea

Pavanini;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Colonna 355,

presso l’Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e

difesa dagli avvocati Mauro Cossina, e Beatrice Croppo;

– controricorrente –

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI (già

AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE,

BRENTA-BACCHIGLIONE), in persona del legale rappresentante pro

tempore, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL

MARE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Colonna 355,

presso l’Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e

difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Beatrice Croppo;

B.G.D., B.E., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Paolo Emilio 32, presso lo studio dell’avvocato Marco

Feroci, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andrea

Pavanini;

D.Z.G., I.G.B., C.T.G.,

CA.AN., elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio 32,

presso lo studio dell’avvocato Marco Feroci, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Andrea Pavanini;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

M.I., CE.MA., CA.ED., ZE.VI.,

ZE.MI., B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 01/08/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Presidente Dott. Luigi Giovanni Lombardo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

Salvato Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento del ricorso incidentale proposto nei

confronti dei ricorrenti principali e della Regione e declaratoria

di inammissibilità del ricorso incidentale proposto contro le altre

parti; in linea subordinata, rigetto del ricorso incidentale;

Uditi gli avvocati Andrea Pavanini, Eugenio De Bonis, per

l’Avvocatura Generale dello Stato e Beatrice Croppo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.E., B.G.D., M.I., Ca.Ed., Ce.Ma., D.Z.G., Ze.Mi., Ze.Vi., C.T.G., I.G.B. e Ca.An. (quest’ultima nella qualità di erede di D.B.L.), convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave Brenta-Bacchiglione” (ora “Autorità di bacino del Distretto delle Alpi Orientali”), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonchè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti per effetto della imposizione di vincoli sui fondi di loro rispettiva proprietà (che avrebbero impedito la coltivazione e, comunque, l’utile gestione degli stessi), disposta con l’adozione, nell’anno 1998, del “Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento” (d’ora in poi: P.S.S.I.T.), poi dichiarato illegittimo e annullato dal Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, con sentenza del n. 112 del 2008.

I convenuti resistettero alla domanda e, previa autorizzazione del giudice, chiamarono in garanzia la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, indicandola quale unica legittimata a contraddire alle domande attoree.

Dopo l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia: rigettò la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; rigettò la domanda riconvenzionale con la quale le amministrazioni convenute avevano chiesto il riconoscimento della natura demaniale delle aree che gli attori asserivano essere di loro proprietà; accolse alcune delle domande di risarcimento del danno, liquidandone l’importo, e rigettò le altre.

2. – Sul gravame proposto in via principale dagli attori (ad eccezione di Ca.An.) e in via incidentale dagli originari convenuti, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso B.G.D. e B.E., sulla base di sette motivi.

Hanno resistito con controricorso l'”Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a sei motivi.

Ha presentato controricorso avverso il ricorso principale anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Avverso il ricorso incidentale hanno presentato controricorso B.G.D. e B.E.; hanno presentato controricorso anche D.Z.G., I.G.B., C.T.G. e Ca.An.. Ulteriore controricorso avverso il ricorso incidentale è stato presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

In prossimità dell’udienza, B.G.D. e B.E., nonchè i controricorrenti D.Z.G. ed altri hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Vanno innanzitutto esaminati i motivi del ricorso principale.

1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 101,115,156,157,194,195 e 196 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., la contraddittorietà ed apparenza della motivazione, per avere il Tribunale Superiore escluso la nullità della C.T.U. esperita nel giudizio di primo grado nonostante che i consulenti tecnici avessero acquisito documenti in modo del tutto informale, in assenza di contraddittorio con gli attori e senza indicare le fonti utilizzate.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Innanzitutto la censura difetta di specificità, in quanto i ricorrenti non hanno dedotto di avere eccepito tempestivamente la nullità della consulenza, nella “prima difesa” successiva al deposito della relazione. Come più volte ribadito da questa Corte, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass., Sez. 3, n. 2251 del 31/01/2013; Cass., Sez. 2, n. 1744 del 24/01/2013).

Ulteriore ragione di inammissibilità del motivo discende poi dal fatto che i ricorrenti non hanno specificato in misura adeguata, come era loro onere (Cass., Sez. 1, n. 7737 del 19/04/2016; Cass., Sez. L, n. 5093 del 05/04/2001), il contenuto della documentazione di cui lamentano l’irregolare acquisizione nè quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio – poi utilizzati dal giudice – sarebbero fondati su tale documentazione; non consentendo così alla Corte di svolgere l’invocato sindacato.

Deve infine rilevarsi che la censura, in più passaggi, sotto la veste della denuncia di un vizio di attività, si risolve in una critica alla correttezza e all’attendibilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici in ordine allo stato dei luoghi e, come tale, risulta inammissibile nel giudizio di legittimità.

1.2. – Col secondo motivo, si deduce l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento del danno da diminuito valore di scambio.

La censura non è fondata.

Il Tribunale Superiore ha puntualmente motivato in ordine al mancato riconoscimento del danno da diminuito valore di scambio dei terreni. Ha spiegato (p. 10 della sentenza impugnata) che i vincoli imposti dal P.S.S.I.T., poi annullato, non hanno impedito lo svolgimento delle colture più appropriate e remunerative sui terreni dei ricorrenti e non hanno, pertanto, comportato una diminuzione del valore di scambio di tali fondi.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto non è apparente nè manifestamente illogica, rimanendo così insindacabile in sede di legittimità.

1.3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il Tribunale Superiore confermato la sentenza di primo grado in ordine al diniego del chiesto risarcimento del danno, asseritamente derivato dai vincoli imposti ai terreni degli attori dal P.S.S.I.T. annullato, per diminuito valore patrimoniale dei fondi (traducibile in minore valore di scambio, minor valore cauzionale e minor valore fondiario) e per diminuito reddito conseguente alle impedite trasformazioni agricole.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti censurano l’accertamento di fatti compiuto dai giudici di merito, che hanno ritenuto non provata la sussistenza del danno preteso dagli attori. Il giudice di appello, in particolare, ha puntualmente richiamato le conclusioni della consulenza tecnica, alle quali ha motivatamente aderito, ritenendole fondate su attendibili indagini di mercato e su una corretta analisi economica. Le critiche mosse dai ricorrenti alla valutazione dei giudici del gravame si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

Va peraltro rilevato che i ricorrenti hanno omesso di trascrivere come era loro onere (Cass., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016; Cass., Sez. 3, n. 18688 del 06/09/2007) – le critiche che asseriscono di aver mosso alla consulenza tecnica nell’atto di appello, in modo da consentire a questa Corte di valutarne la decisività e la rilevanza e verificare l’eventuale apparenza della motivazione della sentenza impugnata sul punto; cosicchè, la censura, da tale punto di vista, risulta altresì inammissibile per difetto di specificità.

Va infine osservato che i ricorrenti erroneamente hanno inteso il significato dell’espressione “temporaneità dei vincoli” contenuta a p. 10 della sentenza impugnata. Tale temporaneità, in coerenza con la vicenda oggetto del giudizio, va intesa non come temporaneità dei vincoli in sè, ma come temporaneità della loro vigenza nel tempo in ragione del successivo intervenuto annullamento.

1.4. – Col quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 8 C.E.D.U. e dell’art. 1 del protocollo addizionale, nonchè dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere il giudice di appello negato il risarcimento del danno nonostante che i fondi dei ricorrenti avessero patito un vincolo durato molti anni, fino all’annullamento del Piano.

La censura è inammissibile, non cogliendo e non censurando la ratio decidendi della impugnata sentenza.

I giudici di merito hanno motivatamente negato il risarcimento del danno agli odierni ricorrenti, mentre lo hanno riconosciuto ad altri attori. Non si tratta, dunque, della negazione del diritto al risarcimento del danno “in astratto”, come prospettano i ricorrenti, ma del diniego del diritto al risarcimento “in concreto”, per mancanza di prova del danno che B.G.D. e B.E. asseriscono di aver patito.

In proposito, va ricordato che, in tema di responsabilità civile della P.A., questa Suprema Corte ha statuito che il diritto al risarcimento del danno è riconoscibile solo se: a) sussista un evento dannoso; b) l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (Cass., Sez. 3, n. 22508 del 28/10/2011; Cass., Sez. 6 – 3, n. 4172 del 15/03/2012; Cass., Sez. 3, n. 23170 del 31/10/2014; Cass., Sez. L, n. 27800 del 22/11/2017).

Il Tribunale Superiore si è attenuto a questi principi, ritenendo però insussistente la prova degli elementi costitutivi del preteso illecito. I ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle acquisizioni probatorie, che è inammissibile nel giudizio di legittimità.

1.5. – Col quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il Tribunale Superiore ritenuto che il diniego di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso dell’edificio dei B. da fabbricato con destinazione agricola a fabbricato destinato ad attività ricreativo-agrituristica – fosse dipeso dal carattere abusivo del fabbricato stesso e non, piuttosto, dalla sopravvenienza dei vincoli poi annullati per illegittimità del P.S.S.I.T.

Anche questo motivo è inammissibile.

Inammissibile è il dedotto vizio di violazione di legge perchè la parte ricorrente non indica le norme di diritto sostanziale che sarebbero state violate nè indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse.

Questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; (Cass., Sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004; Cass., Sez. 6 – 5, n. 635 del 15/01/2015).

Sul punto, ritengono le Sezioni Unite che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Il motivo è poi inammissibile anche quanto al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che non è deducibile in presenza di doppia conforme, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4; e peraltro il motivo sarebbe comunque inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto il provvedimento dal quale – a dire dei ricorrenti – si evincerebbe che il diniego della autorizzazione al cambio di destinazione d’uso sia dipeso esclusivamente dalla sopravvenienza dei vincoli, nè è, in qualche modo, riportata la parte saliente del suo contenuto. Sotto tale profilo, la censura risulta talmente generica da non consentire alla Corte di verificare la decisività del fatto il cui esame si assume omesso e di esercitare l’invocato sindacato.

1.6. – Col sesto motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 115 del 1942, artt. 31, 32 e 41 ter dell’art. 8 del programma di fabbricazione del Comune di Pinzano, della L. n. 47 del 1985, art. 8,D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, lett. c) dell’art. 2729 c.c., nonchè l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, per avere il Tribunale Superiore ritenuto che il fabbricato dei B. fosse illegittimo per essere stato realizzato senza provvedimento di assenso e per essere privo di agibilità, non considerando che esso venne costruito nell’anno 1973 in forza di regolare nulla-osta rilasciato sulla base di quella che era la normativa allora vigente.

Anche questo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Innanzitutto, parte ricorrente, se – nello svolgimento del motivo ha preso in esame il disposto delle norme di cui ha lamentato la violazione, non ha però adempiuto l’onere di indicare quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata si porrebbero in contrasto con esse e non ha compiuto il necessario raffronto. Sotto tale profilo la censura risulta inammissibile per difetto di specificità.

Va poi rilevato che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il Tribunale Superiore – con motivazione non apparente e congrua rispetto alle questioni poste – ha considerato che il fabbricato dei B. è stato edificato in forza di nulla-osta dell’autorità comunale nell’anno 1973 (p. 12 della sentenza); ha tuttavia accertato, sulla base della esperita C.T.U., che l’immobile è stato – di fatto realizzato su un’area diversa da quella assentita.

Nessun cenno vi è nella sentenza alla questione della conformità del fabbricato alla normativa comunale allora vigente.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 1, n. 19164 del 13/09/2007). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 1, n. 7981 del 30/03/2007; Cass., Sez. 6 – 1, n. 17041 del 09/07/2013). Qualora perciò con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi e a pena di inammissibilità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., Sez. 3, n. 9765 del 10/05/2005; Cass., Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013).

Non avendo i ricorrenti indicato se e in quali termini abbiano dedotto la questione nel giudizio di merito, il motivo risulta inammissibile anche per novità.

1.7. – Il settimo motivo – col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale Superiore negato ai B. il risarcimento del danno esistenziale – rimane assorbito nel rigetto dei precedenti motivi.

2. – Può passarsi ora all’esame del ricorso incidentale.

In proposito, va innanzitutto rilevato come il ricorso proposto dall'”Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali”, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un “ricorso incidentale tardivo”.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – come quella oggetto del presente giudizio di legittimità – è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile relative all’ordinario ricorso per cassazione, in quanto il rinvio operato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 202 alla disciplina del codice processuale del 1865 deve intendersi non già come recettizio, bensì come meramente formale e, pertanto, relativo non alle specifiche norme richiamate, ma al loro contenuto, come mutato nel tempo (v. Cass., Sez. Un., n. 22430 del 21/9/2018; Cass., Sez. Un., n. 7823 del 14/04/2020). Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine breve di quarantacinque giorni previsto al R.D. n. 1775 del 1933, art. 202 che decorre dalla data di notificazione (effettuata R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 183) a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24413 del 21/11/2011, secondo cui non è necessario, al riguardo, attendere la registrazione della sentenza stessa; nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 10453 del 21/5/2015; Cass., Sez. Un., n. 22425 del 21/9/2018). In mancanza, trova applicazione il termine lungo ex art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua notificazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21197 del 5/10/2009; Cass., Sez. Un., n. 12084 del 23/05/2006; Cass., Sez. Un., n. 12527 del 10/6/2005; Cass., Sez. Un., n. 5248 del 30/5/1994).

Nella specie, il ricorso per cassazione, proposto in via incidentale dall’Avvocatura Generale dello Stato, è stato notificato a mezzo PEC in data 21 gennaio 2019, oltre il termine breve di 45 giorni dalla data di notificazione (22 ottobre 2018) da parte del cancelliere della copia integrale del dispositivo della sentenza del T.S.A.P. Dal che il carattere tardivo del ricorso incidentale.

Ciò posto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla quale va data continuità, nei processi con pluralità di parti, quando le cause sono inscindibili o dipendenti, l’impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall’impugnante principale (Cass., Sez. Un., n. 3074 del 03/03/2003); quando invece le cause sono scindibili o indipendenti, l’impugnazione incidentale tardiva non può essere diretta contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, perchè nei confronti di tali diverse parti si è ormai formato il giudicato interno (Cass., Sez. 3, n. 8105 del 06/04/2006; Cass., Sez. 5, n. 15292 del 21/07/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 5989 del 4/03/2020).

Il presente procedimento, avendo ad oggetto una pluralità di domande di risarcimento del danno proposte da diversi proprietari dei rispettivi fondi, presenta i chiari connotati della scindibilità delle cause. Ne deriva che il ricorso incidentale risulta inammissibile nei confronti delle originarie parti attrici che non hanno proposto ricorso per cassazione, mentre risulta ammissibile solo nei confronti dei ricorrenti principali B.G.D. e B.E..

Nei confronti di questi ultimi, tuttavia, il ricorso incidentale deve ritenersi implicitamente condizionato, indipendentemente da ogni indicazione in tal senso della parte.

Invero, il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c. secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse – vale anche per i giudizi di impugnazione, con la conseguenza che l’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, implica la soccombenza, anche parziale, della parte nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 8465 del 04/05/2004). Anche l’interesse a proporre il ricorso incidentale sorge solo con la soccombenza, cosicchè l’esame del ricorso incidentale deve ritenersi assorbito ogni volta che il ricorso principale, proposto avverso una sentenza di integrale rigetto della pretesa del ricorrente, venga – a sua volta – rigettato o dichiarato inammissibile (cfr. Cass., Sez. L, n. 21652 del 14/10/2014).

Nella specie, i ricorrenti in via incidentale sono risultati totalmente vittoriosi, nel giudizio di merito, nei confronti dei ricorrenti principali B.G.D. e B.E. (che hanno visto respingere in toto le loro domande); pertanto, il loro interesse ad impugnare in via incidentale la sentenza del Tribunale Superiore risulta condizionalmente legato all’accoglimento del ricorso principale.

Ne deriva che, una volta rigettato il ricorso principale, l’esame del ricorso incidentale proposto nei confronti di B.G.D. e B.E., nonchè nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in ordine alla domanda di garanzia proposta contro di essa relativamente alla domanda di risarcimento del danno formulata dai B., rimane assorbito.

3. – In definitiva, va rigettato il ricorso principale; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto nei confronti di B.G.D. e B.E.; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti delle altre parti.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto nei confronti di B.G.D. e B.E.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti delle altre parti; condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei ricorrenti incidentali, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore dei controricorrenti D.Z.G. ed altri, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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