Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23745 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27120-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1532/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti degli eredi in solido di B.G. per la ripresa a tassazione di imposta di successione.

Secondo la CTR, in assenza delle parti appellate, non costituite e mancando l’avviso di ricevimento delle notifiche a mezzo posta dell’impugnazione, costituente elemento essenziale per ritenere l’esistenza della notifica stessa, non poteva che affermarsi l’inammissibilità dell’impugnazione.

B.I. non si è costituita.

Il ricorso è inammissibile, non risultando che la ricorrente abbia prodotto l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica a mezzo posta dello stesso alla parte intimata.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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