Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23745 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 745-2007 proposto da:

STOP SYSTEM S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig.ra P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRACCHIA ATTILIA giusto mandato

in atti;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

sul ricorso 3429-2007 proposto da:

A.A., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GATTI MARCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

STOP SYSTEM S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2005 del TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO,

depositata il 23/11/2006 R.G.N. 1098/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., debitrice esecutata nella procedura esecutiva per espropriazione presso terzi iniziata nei suoi confronti dalla Stop System s.n.c., propose opposizione all’esecuzione, assumendo di avere già pagato il debito in data precedente la notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’azione esecutiva.

Si costituì l’opposta ed eccepì che non era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, del quale era stata pagata soltanto la sorte capitale, essendo rimasto inadempiuto il debito per interessi e spese, nonchè quello relativo alle spese auto-liquidate col precetto.

Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza pubblicata in data 23 novembre 2006, ha accolto l’opposizione, dichiarando inesistente il diritto su cui si fondava l’esecuzione “per essere stata estinta l’obbligazione nelle more”; ha quindi condannato l’opposta alla “rifusione parziale” delle spese processuali, determinate in Euro 1.500,00, oltre accessori, con compensazione per il resto (non specificato nè nell’importo nè nella percentuale).

Avverso la sentenza del Tribunale la Stop System s.n.c. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria.

Si difende A.A., che, a sua volta, propone ricorso incidentale, a mezzo di due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti.

Entrambi i ricorsi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69), art. 47, comma 1, lett. d, applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (23 novembre 2006).

1.- Il ricorso incidentale, il cui esame sarebbe pregiudiziale – poichè vi si deduce “la nullità radicale” del titolo esecutivo che sarebbe già stata denunciata con l’opposizione dinanzi al Tribunale e sulla quale vi sarebbe stato il rigetto da parte del giudice a quo – è inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Manca completamente il quesito di diritto relativo alla censura proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato col richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte iniziale dell’illustrazione del motivo, non si rinviene affatto, nel prosieguo, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

2.- Col primo motivo di ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, specificamente degli artt. 615 e 653 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficienza, incoerenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il primo profilo del primo motivo del ricorso principale è assistito da adeguato quesito di diritto (“se, prima che sia venuto meno il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) ex art. 653 c.p.c. sia conforme a diritto la pronuncia del giudice dell’opposizione all’esecuzione la quale, a fronte di un’esecuzione presso terzi iniziata sulla base di un titolo e di un precetto per oltre Euro 32.000,00, anzichè rigettare l’opposizione ex art. 615 c.p.c. oppure accertare il residuo credito ancora dovuto sulla base del titolo poso a base dell’esecuzione dichiari che l’esecuzione non poteva essere proseguita sulla sola base del fatto sopravvenuto dell’avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, del mero importo capitale portato dal decreto ingiuntivo”).

2.1.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, specificamente dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Anche questo motivo è assistito da adeguato quesito di diritto (“se sia conforme a diritto, ed in particolare all’art. 112 c.p.c., l’obbligo (stabilito dalla sentenza impugnata) per la parte opposta di proporre domanda riconvenzionale nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione, onde ottenere il riconoscimento di dover ancora ricevere dal debitore la differenza tra l’importo del credito esistente all’atto della notifica del pignoramento e quello esistente all’atto dell’emissione della sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione, in tal modo precostituendosi un secondo titolo esecutivo per l’importo residuo del proprio credito”).

I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto sono comuni le ragioni di accoglimento, secondo quanto appresso.

3.- Si legge nella sentenza impugnata che l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, già iniziata a seguito di notificazione di atto di pignoramento presso terzi, si giustificherebbe perchè sarebbe stato incontestato “l’avvenuto pagamento del debito, salvo che per le spese legali, nelle more del procedimento” e sarebbe irrilevante il momento in cui tale pagamento è avvenuto, se prima o dopo il pignoramento, essendo “pacifico” che a pagamento avvenuto l’esecuzione non avrebbe potuto essere proseguita “o comunque non per l’importo contenuto nel precetto notificato al debitore”. La sentenza prosegue rilevando che vi sarebbe stato un “adempimento solo parziale, anche se in misura fortemente prevalente, dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo” e che nel processo de quo il creditore non ha svolto, come avrebbe potuto secondo una giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del credito come ridotto a seguito del pagamento parziale, sicchè la procedura esecutiva non sarebbe potuta proseguire per conseguire tale somma residua.

3.1.- Osserva la ricorrente che il precetto era stato intimato per la somma complessiva di Euro 32.129,64 e che il pagamento era intervenuto dopo la notificazione dell’atto di pignoramento e limitatamente alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 29.300,00 e che pertanto, in sede di merito, aveva contestato che era ancora in vita il credito per interessi, oltre che quello relativo sia alle spese liquidate col decreto ingiuntivo, sia alle spese liquidate col precetto ed alle spese dell’esecuzione.

Rileva altresì che il decreto ingiuntivo, alla data della decisione della sentenza impugnata, era ancora provvisoriamente esecutivo per l’intero suo importo e che pertanto sussisteva il diritto di essa creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della debitrice, sia pure per un importo ridotto in ragione dell’avvenuto pagamento della sorte capitale.

4.- La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, che qui si ribadisce, per la quale l’azione esecutiva non può proseguire se al momento del pignoramento od anche successivamente sia venuto meno il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione si riferisce all’ipotesi in cui il titolo esecutivo, pur originariamente esistente, venga caducato mentre il processo esecutivo è ancora in corso ovvero venga integralmente adempiuto dal debitore esecutato il credito per cui si procede, relativo a sorte capitale, interessi e spese legali, in queste ultime comprese le spese del processo esecutivo.

Il parametro di riferimento da utilizzare per verificare se permanga il diritto del creditore di agire in via esecutiva non è certo costituito soltanto dalla sorte capitale del credito per cui si procede, ma comprende gli interessi come determinati in forza del titolo esecutivo, nonchè le spese necessarie per l’esecuzione, quindi quelle riportate in precetto e quelle del processo esecutivo;

questo presupposto dell’esecuzione è reso evidente da una serie di norme, che, per diverse finalità, contemplano il credito oggetto del diritto del creditore che agisce in sede esecutiva: gli artt. 494, 495, 496 e 504 cod. proc. civ. hanno tutti riguardo al credito per capitale, interessi e spese.

L’adempimento parziale, intervenuto prima od in corso di processo esecutivo, non fa venire meno il diritto del creditore pignorante (o del creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo) di proseguire nell’azione esecutiva, fatta salva la determinazione dell’entità del credito, in fase di distribuzione, da compiersi tenendo conto dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more del processo. E ciò semprechè, prima della fase distributiva, non sussistano i presupposti per ricorrere ai rimedi tipici avverso l’eccesso dei mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.) o l’eccesso dei beni pignorati (art. 496 cod. proc. civ.).

4.1.- Questa Corte ha già avuto modo di escludere che nell’ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore che eccede il credito per cui si procede sia possibile ravvisare un caso di esercizio dell’azione esecutiva per un credito inesistente (Cass. n. 3952/06), tanto è vero che il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all’esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda di riduzione da presentare al giudice dell’esecuzione (Cass. n. 10998/03 e n. 18533/07).

Questa giurisprudenza si fonda sul presupposto che il creditore non abbia diritto di procedere esecutivamente e che l’esecuzione forzata sia tecnicamente ingiusta quando lo sia non solo sotto il profilo processuale, ma anche sotto quello sostanziale (così Cass. n. 10998/03 cit., in motivazione).

Orbene, l’azione esecutiva è ingiusta dal punto di vista sostanziale quando è intrapresa per un credito inesistente con riferimento a ciascuna delle suddette componenti del diritto, costituite da sorte, interessi e spese.

Si deve pertanto concludere che sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantochè il debitore esecutato non abbia per intero pagato l’importo dovuto, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.

5.- Tale ultimo principio di diritto contiene in sè l’affermazione che il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione forzata, se non caducato, sia idoneo a sorreggerne la prosecuzione fino alla completa soddisfazione del creditore pignorante. Ne segue l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui quest’ultimo, cui è opposto un pagamento parziale, sarebbe onerato della proposizione di una domanda riconvenzionale per conseguire il pagamento del residuo ancora dovuto, anche quando trattasi del credito per accessori.

La giurisprudenza erroneamente richiamata dal Tribunale di Casale Monferrato a sostegno della detta affermazione, è riferita alla diversa ipotesi in cui il titolo esecutivo fatto valere dal creditore sia denunciato di invalidità, sicchè, con l’accoglimento della relativa opposizione, l’opposto, pur titolare di un diritto di credito nei confronti dell’opponente, potrebbe venire a trovarsi sfornito di titolo. In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, si riconosce all’opposto la facoltà di svolgere, nello stesso processo di opposizione, una domanda riconvenzionale per conseguire un ulteriore titolo esecutivo, che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire al fine di intraprendere un’esecuzione diversa da quella iniziata (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7225/06, n. 9494/07, n. 5708/11).

E’ consequenziale a quanto fin qui detto che quando invece, come nel caso di specie, il titolo esecutivo mantenga validità ed efficacia per l’intero importo che ne forma oggetto, il pagamento parziale di questo importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, compresi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo.

6.- Dal momento che la sentenza impugnata da atto del fatto che l’esecutata A. avesse pagato soltanto la sorte capitale di Euro 29.300,00, non anche gli interessi e le altre somme precettate (essendo stato il precetto intimato per l’importo complessivo di Euro 32.129,64), nè le spese della procedura esecutiva, intrapresa per espropriazione presso terzi con pignoramento notificato prima del pagamento parziale, non è corretta la statuizione di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.

Essa va pertanto cassata e, potendo questa Corte decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, si deve concludere per il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da A.A. con ricorso depositato il 4 luglio 2005. Avuto riguardo al fatto che l’opposizione all’esecuzione è stata ab origine proposta anche al fine di far rilevare un pagamento effettivamente compiuto dalla debitrice esecutata, per l’intera sorte capitale precettata, si ritiene di giustizia compensare le spese del grado di merito.

7.- L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l’assorbimento del terzo motivo, col quale è denunciata violazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell’imputazione del pagamento parziale.

Trattasi di questione non rilevante ai fini della decisione sull’opposizione, alla stregua di quanto detto sopra.

8.- L’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale comportano la condanna di A.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta da A.A. con ricorso presentato il 4 luglio 2005; compensa le spese del giudizio di merito. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna A.A. al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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