Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23744 del 14/11/2011
Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 641-2007 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Commissario Straordinario p.t. Dott.
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PANTALONE
ANTONIO con studio in 80077 ISCHIA (NA), Via dello Stadio, 45, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.G.G., (OMISSIS), I.C.,
(OMISSIS), M.C., (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo
studio dell’avvocato PATTA GAETANO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LERRO UMBERTO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 306/2005 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI
ISCHIA, depositata il 24/10/2005; R.G.N. 162/2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Comune di Ischia propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nella procedura di espropriazione presso terzi intentata nei suoi confronti da I.C., I.G. G. e M.C..
2.- Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza pubblicata il 24 ottobre 2005, ha rigettato l’opposizione, compensando le spese processuali.
3.- Avverso quest’ultima sentenza il Comune di Ischia propone ricorso straordinario per cassazione, a mezzo di due motivi. Resistono con controricorso gli intimati I.C., I.G. G. e M.C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
1.- Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso risulta notificato il 7 dicembre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza pubblicata il 24 ottobre 2005 e non notificata.
Trattandosi di causa di opposizione agli atti esecutivi introdotta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2 va fatta applicazione delle norme degli della L. n. 742 del 1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini fu processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10).
Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. va computato a decorrere dal 44 ottobre 2005, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè il termine annuale era già scaduto alla data del 7 dicembre 2006, quando il ricorso venne spedito per le notifiche all’intimata.
2.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011