Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23744 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 02/09/2021), n.23744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 790/2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini, n.

8, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Fachile, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carmela Fachile per procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e

Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore pro

tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma depositato il 26

ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

11 settembre 2020 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 26 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Roma convalidò il decreto emesso dal Questore di Roma il 23 ottobre 2017 con cui si ordinò a I.M. (di nazionalità ucraina) di consegnare il proprio passaporto o altro documento equipollente e di presentarsi presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Roma nei giorni in tale atto amministrativo indicati.

2. Per la cassazione di tale sentenza Y.M. propose ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 5381 del 22 febbraio 2019, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa alla conformità agli artt. 13 e 24 Cost. del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore di ufficio.

4. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questura di Roma non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato, motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”) per la mancata partecipazione dello stesso all’udienza di convalida delle misure alternative e la violazione dell’art. 13, commi 5, 5.1 e 5.2 dello stesso t.u. in tema di concessione di termine per la partenza volontaria.

A detta della ricorrente la dedotta violazione di legge deriva dal mancato avviso della data fissata per l’udienza di convalida del decreto in questione.

Secondo il comma 4 dell’art. 14 del t.u. immigrazione “l’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza” e lo straniero “e’ ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale”. Tale disposizione, però, non prevede espressamente che le garanzie debbano essere applicate anche in sede di proroga della misura del trattenimento, e, secondo il ricorrente, “e’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini del rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio, l’interessato e il suo difensore debbano essere avvisati della fissazione dell’udienza di proroga della misura. (…) Dunque un simile ragionamento non può non estendersi anche all’udienza di convalida delle misure alternative al trattenimento che, seppure con un’intensità minore rispetto al trattenimento, sono comunque idonee a incidere sui diritti e le libertà di chi vi è sottoposto”.

Sulla possibilità di contestare i vizi dell’esecuzione dell’espulsione in sede di convalida del provvedimento del Questore che dispone le misure alternative del trattamento, il ricorrente cita l’art. 13 del t.u. immigrazione, in base al quale l’espulsione è eseguita tramite accompagnamento coattivo alla frontiera nei casi di cui al comma 4 (pericolosità, rischio di fuga, mancata ottemperanza ad un precedente termine per la partenza volontaria) anche quando lo straniero, seppure debitamente informato, non abbia espressamente richiesto un termine per la partenza volontaria.

Secondo la ricorrente, in questo caso, la Prefettura non ha rinvenuto alcuna ipotesi di rischio di fuga né ha ritenuto sussistenti le altre condizioni che escludono la possibilità di concedere un termine per la partenza volontaria.

La Prefettura ha invece dato applicazione al comma 5.1 dell’art. 13 affermando che “il caso in esame non integra i presupposti per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione alla cittadina straniera di un termine compreso fra i 7 e i 30 giorni per lasciare volontariamente dato che: ha dichiarato di non voler tornare nel suo paese d’origine; non ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria”.

Stando a ciò che dichiara la ricorrente “si tratta di una motivazione del tutto apodittica e frutto della totale carenza di attività istruttoria da parte dell’amministrazione; tale circostanza avrebbe potuto e dovuto essere sollevata in sede di convalida delle misure innanzi al competente Giudice di Pace, ma ciò non è stato possibile a causa della mancata comunicazione all’interessata della fissazione della relativa udienza. La tempestività e la qualità delle informazioni riguardanti tale possibilità, concessa a chi è stato rintracciato sul territorio nazionale, possono influenzare fortemente il comportamento della persona cui sta per essere notificato un decreto di espulsione e avere effetti collaterali sulle modalità della sua esecuzione (…) Nel caso della ricorrente, alle normali condizioni di stress di cui sopra si aggiungono anche quelle derivanti dalla situazione di cui è avvenuto il controllo di polizia (…) e le precarie condizioni di salute della madre (…). Nel caso di specie la ricorrente avrebbe potuto, in sede di convalida, difendersi in relazione a tali profili, oltre a sottoporre all’attenzione del Giudice di Pace quegli elementi di fatto che sono stati oggetto del ricorso avverso il provvedimento presupposto (…). Pertanto, l’esigenza di partecipazione all’udienza di convalida delle misure alternative al trattenimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, risponde non soltanto in astratto al necessario rispetto dei principi costituzionali legati al diritto alla difesa e al contraddittorio, ma appare anche concretamente collegata alla possibilità di far valere i vizi dei provvedimenti di esecuzione dell’espulsione che altrimenti non potrebbero essere contestati in alcuna altra sede”.

2. Il motivo è infondato, non trovando applicazione al caso di specie l’art. 14, comma 4, del t.u. immigrazione.

Sulla questione di diritto coinvolta dal motivo si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 280 del 2019.

Con due ordinanze del 7 settembre 2018 la Corte di cassazione, sezione prima civile, sollevò, in riferimento all’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”), introdotto dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida dell’obbligo di presentazione, in giorni e orari prestabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente “si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio”.

In entrambi i giudizi, i ricorrenti avevano censurato l’emissione del decreto di convalida senza il previo svolgimento di un udienza con la partecipazione necessaria di un difensore dell’interessato, affermando che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, imporrebbe di ritenere necessaria, nell’ambito del procedimento di convalida delle misure alternative al trattamento in un centro di permanenza per i rimpatri, la celebrazione di una udienza con la partecipazione necessaria del difensore; dunque, i ricorrenti sollevavano questioni di legittimità costituzionale, ravvisando la contrarietà al disposto dell’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2.

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito sinteticamente il quadro normativo, conviene circa l’impossibilità di ritenere, in via interpretativa, che la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero debba avvenire in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato.

Infatti, il censurato art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, prevede la facoltà per l’interessato di “presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida”, delineando così un procedimento diverso e alternativo rispetto alla celebrazione dell’udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece prevista per le misure, più incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell’accompagnamento alla frontiera rispettivamente dall’art. 14, comma 4, e art. 13, comma 5-bis, t.u. immigrazione, i quali prevedono espressamente che “l’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito”.

Pertanto, risulta inequivocabile la volontà del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida: l’una con svolgimento dell’udienza (in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera); l’altra, invece, con contraddittorio solo cartolare (in relazione alle misure della consegna del passaporto, dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di firma).

La Corte costituzionale sottolinea che a nulla rileva, al fine di trarre conclusioni diverse, la sinora isolata pronuncia della Corte di cassazione n. 2997 del 2018, secondo cui la convalida delle misure di cui all’art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione dovrebbe svolgersi in udienza, atteso che tale affermazione non è specificamente motivata, né supportata dal dato testuale della disposizione in parola.

In conclusione, la Corte costituzionale afferma che “la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all’esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 – non incompatibile con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell’eventuale “manifesta illegittimità” di quest’ultimo e dell’eventuale sussistenza di ragioni ostative all’espulsione”.

La censura del ricorrente è dunque infondata, poiché la convalida delle misure disposte dal Questore con provvedimento adottato senza la partecipazione all’udienza del ricorrente e del suo difensore, non integra una violazione del diritto di difesa dello straniero, non sussistendo per lui alcun diritto all’udienza e a un contraddittorio diverso da quello cartolare previsto espressamente dalla legge.

Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità dal momento che le parti vittoriose non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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