Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23743 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25962-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell’avvocato PUGLISI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato NITTO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2995/52/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2005. Secondo la CTR l’appellante non aveva impugnato la statuizione con la quale il primo giudice aveva riscontrato la mancata integrazione del contraddittorio sollecitata nel corso del giudizio, sicchè essendosi formato il giudicato interno su tale causa di inammissibilità, non aveva alcun rilievo la successiva decisione nel merito della controversia da parte del medesimo giudice.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., la parte ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe tralasciato di esaminare alcuni dei motivi di impugnazione relativi al merito della controversia, dando luogo ad un’omessa pronunzia e così privando il medesimo di un grado di giudizio.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., evidenziando che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulle eccezioni di decadenza dai termini, di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e dell’art. 2495 c.c., nonchè sull’omessa osservanza delle disposizioni contemplate dallo Statuto del contribuente e dalla carenza di motivazione.

Il primo motivo è infondato ed assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, il giudice di appello ha effettivamente omesso l’esame delle censure relative al merito delle controversie sulle quali si era concentrata l’appello del contribuente, reputando che la mancata impugnazione del capo della sentenza emessa dal giudice di primo grado che egli ha ritenuto integrare un’inammissibilità avesse formato un giudicato interno sfavorevole al medesimo. Da tale affermazione la CTR ha quindi fatto discendere l’inammissibilità del gravame.

Ora, rispetto a tale statuizione, la parte ricorrente non si è in alcun modo doluta in questa sede, prospettando l’omessa pronunzia della CTR su alcuni dei motivi di appello che il giudice di appello non ha esaminato ritenendoli assorbiti in relazione all’intervenuto giudicato interno. Statuizione, come detto, non gravata di ricorso per cassazione che, pertanto, determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro … per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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