Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23742 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25631-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, ‘elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LASERCOP SOCIETA’ COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1266/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata annullato l’avviso di accertamento notificato alla Lasercop Cooperativa s.r.l. relativo a IVA per l’anno 2006.
Le parte intimata non si è costituita.
Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non potesse essere considerato l’avviso di ricevimento, in luogo della ricevuta di spedizione dell’atto.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019