Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23742 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10392/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CASTELLINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERDINANDO TRIVELLATO;

– controricorrente –

contro

G.R., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2892/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con atto di citazione del 20 settembre 2003, T.A. ha evocato in giudizio INA Vita S.p.A. davanti al Tribunale di Padova per ottenere la risoluzione contrattuale dell’appendice assicurativa datata 9 agosto 2000, a seguito della quale era stata consegnata, nelle mani di S.V., sub-agente della sede di (OMISSIS), la somma di Euro 10.329 senza che questi avesse effettivamente attivato alcuna copertura assicurativa aggiuntiva. Costituitasi in giudizio la società aveva chiamato in causa l’agente, G.R. e quest’ultimo il sub-agente S.. Il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2010, condannava la società convenuta alla restituzione della somma richiesta, oltre al pagamento delle spese, condannando G.R., nella qualità di agente, a tenere indenne Iva Vita S.p.A. di quanto la stessa dovrà pagare in conseguenza della sentenza, nonchè S.V. a tenere indenne, a propria volta, il G.;

avverso tale decisione proponeva appello Ina Assitalia S.p.A. (già Ina Vita) sulla base di un unico articolato motivo rilevando che la compagnia non poteva essere responsabile dell’operato del sub-agente non trovando applicazione la disciplina riferibile, invece, alla posizione dell’agente. Difetterebbe, pertanto, il rapporto di occasionalità necessaria per l’assenza di ogni qualificata relazione tra la compagnia e il sub-agente;

sulla base di tali considerazioni la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 15 dicembre 2015 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da T.A.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione quest’ultimo sulla base di un unico motivo. Generali Italia deposita memoria ex art. 380 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso T.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 c.c., rilevando che l’unico onere del contraente era quello di provare di avere concluso il contratto con il sub-agente Ina Assicurazioni che, da tempo e pubblicamente, rivestiva tale qualifica, costituendo ciò il nesso di occasionalità necessaria per la sottoscrizione del contratto. Al contrario, non compete al ricorrente dimostrare l’esistenza di un rapporto tra la società e tale soggetto. La Corte territoriale aggiunge l’ulteriore requisito della prova dell’assenza di colpa, che invece ricorrerebbe in colui che fa affidamento sull’esistenza di un reale rapporto tra sub-agente e compagnia, senza verificare che la proposta contrattuale proveniva da un soggetto effettivamente legittimato. Ciò sebbene la compagnia fosse a conoscenza che il S. operasse ed utilizzasse strumenti provenienti dall’assicurazione, come la carta intestata e i locali della sede di (OMISSIS). Inoltre, sarebbe errata la differenziazione degli oneri probatori a carico della parte per la sussistenza della responsabilità dell’agente, rispetto a quella del subagente;

la controversia involge la disciplina del contratto di subagenzia, quale peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) nei limiti del collegamento funzionale, con esclusione di quelle sull’esercizio del potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.). In considerazione del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ravvisa una tendenziale autonomia dei due rapporti, tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultimo ed il sub-agente, al fine di valutare la diretta riferibilità dell’attività dell’ultimo alla prima e, per converso, della rilevanza attribuita all’esistenza di un controllo diretto dell’assicuratore sulla figura del sub-agente ovvero alla circostanza che l’attività di quest’ultimo sia stata, comunque, agevolata delle caratteristiche della struttura organizzativa della prima, appare opportuno che la trattazione della controversia si svolga in sede di pubblica udienza pubblica, davanti alla Terza Sezione di questa Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

 

Dispone che il presente ricorso venga trattato all’udienza pubblica della Terza Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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