Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23741 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20414-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

avverso la sentenza n. 3800/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3800/3/2017 depositata in data 28.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 6481/5/2014 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso di S.F., contro un avviso di liquidazione per imposta di registro 2010. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo;

– La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame;

– La censura è fondata. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452);

– La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale; infatti, emerge dall’avviso di ricevimento – riprodotto nel corpo del ricorso ai fini dell’autosufficienza dall’Agenzia delle entrate -, quindi secondo uno degli standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pronuncia, che il ricorso in appello avverso la sentenza della CTP depositata (e non notificata) l’11.11.2014, è stato ricevuto dalla contribuente in data 11 maggio 2015, come attestato da timbro datario di poste italiane sottoscritto dall’ufficiale postale, e depositato in data 5 giugno 2015, giusta attestazione della Cancelleria della CTR, tempestivamente;

– In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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