Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23741 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22357-2009 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato DE SISTO LUIGI,

che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CICCHETTI REMO & FIGLIO S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante ed Amministratore Unico pro tempore Sig. C.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE 1, presso

lo studio dell’avvocato GOLISANO PIETRO, che la rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

COMUNE ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco On. A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE

2, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ PATRIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONANNI PIETRO giusto

mandato in atti;

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del

Procuratore dott. G.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, P. ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI LUISA,

che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4444/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2008 R.G.N. 3163/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato LUIGI DE SISTO;

udito l’Avvocato LUISA RANUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma ha respinto l’azione risarcitoria proposta dal B. contro il Comune di Roma per le lesioni che l’attore assumeva di avere subito a seguito della caduta cagionata da una buca del piano stradale.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha respinto l’appello dell’imputato, ritenendo: che quella introdotta era stata un’ordinaria azione aquiliana, senza riferimento alcuno alla responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., sicchè era da considerarsi inammissibile in appello l’azione proposta a norma della menzionata disposizione; che, inoltre, nella specie non era riscontrabile l’ipotesi risarcitoria fondata sul pericolo occulto ed imprevedibile.

Il ricorso per cassazione del B. è svolto in due motivi.

Rispondono con separati controricorso la soc. Cicchetti (chiamata in causa dal Comune quale impresa appaltatrice per la manutenzione stradale) e la soc. Zurich Insurance Company, assicuratrice chiamata in garanzia dalla predetta società. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – attraverso il quale il ricorrente censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto inammissibile la sua azione ex art. 2051 c.c. – è fondato.

A pag. 3 del ricorso sono riprodotti: a) un brano dell’atto di costituzione del Comune in primo grado, in cui l’ente fa specifico riferimento alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, sostenendone l’inapplicabilità agli enti pubblici; b) un brano della sentenza di primo grado in cui, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità dell’epoca (successivamente radicalmente cambiata), il giudice conferma l’inapplicabilità nei confronti della P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c.; c) un brano dell’atto di costituzione e risposta del Comune in appello, in cui l’ente aderisce alla tesi sostenuta sul punto dal giudice di primo grado. La trascrizione dei summenzionati brani dimostra che nel giudizio di primo grado s’è dibattuto della responsabilità per cose in custodia, che il Comune concretamente s’è difeso sull’argomento e che il giudice s’è espressamente pronunciato sul punto, che è stato oggetto di specifico appello del B. (cfr. la parte espositiva della sentenza impugnata). Ne consegue che il giudice d’appello ha errato nel dichiarare inammissibile, siccome nuova, la domanda di responsabilità per cose in custodia proposta dal B. nei confronti del Comune.

La sentenza deve essere, dunque, cassata in relazione al primo motivo ed il giudice del rinvio si adeguerà al principio in ragione del quale:

“In tema di responsabilità dell’ente pubblico proprietario delle strade per danni subiti dagli utenti, la circostanza che l’ente si sia difeso in primo grado anche in ordine alla propria responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) e che il giudice di primo grado abbia esplicitamente deciso sulla questione affermandone l’infondatezza (nella specie, per inapplicabilità di siffatta responsabilità alla P.A.), comporta che la domanda formulata in appello dal danneggiato, a norma della menzionata disposizione, non può essere considerata nuova dal giudice del gravame e, come tale, dichiarata inammissibile”.

L’accoglimento del primo motivo ha efficacia assorbente nei confronti del secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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