Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23741 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/10/2017),  n. 23741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8490/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIBERO COSLOVICH;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VERBANO CUSIO OSSOLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata

il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con ricorso depositato il 31 marzo 2014, P.G. esponeva che la Polizia stradale di Verbania aveva accertato una violazione del C.d.S. in data 7 luglio 2011 e che il verbale le era stato notificato il 2 dicembre 2012, mentre in data 2 maggio 2012 le era stata contestata la violazione dell’art. 126 bis C.d.S., con successiva notifica, intervenuta solo il 21 giugno 2012. In data 21 ottobre 2013 era stata notificata una cartella di pagamento, sebbene la notificazione si fosse perfezionata oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 201 C.d.S.. Il Giudice di Pace di Verbania, con la sentenza dell’11 luglio 2014 dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ed avverso tale decisione proponeva appello la P..

Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 14 ottobre 2015, rigettava l’appello, rilevando che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il verbale di contestazione della violazione o, comunque, non aveva proposto opposizione nel termine di 60 giorni, ai sensi della L. n. 689 del 1981.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.G. sulla base di due motivi.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale di Verbania erroneamente qualificato il ricorso come opposizione alla cartella esattoriale, poichè se così fosse stato il Giudice di Pace avrebbe dovuto provvedere con ordinanza e non con sentenza;

sotto altro aspetto, rileva la contraddittorietà della sentenza del Tribunale poichè, sulla base della stessa qualificazione operata da tale giudice, lo stesso non avrebbe potuto occuparsi della vicenda poichè competente a decidere sul ricorso sarebbe stata la Corte di Cassazione. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevare l’eccesso di potere del Prefetto, annullando d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, ricorrendo le ragioni di interesse pubblico previste dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies;

Rilevato che:

il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto irrituale e tardiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo che in siffatta ipotesi l’unica opposizione proponibile è quella cd. “recuperatoria” ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, che andava, quindi, proposta nel termine (di trenta o sessanta giorni, in base alla disciplina temporalmente vigente) dalla notifica della cartella di pagamento. La questione giuridica posta dal ricorso è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 21957 del 2016 (RGN 19192 del 2014) ricorrendo difformità di orientamenti riguardo alla individuazione dell’oggetto delle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni amministrative di pagamento, quanto all’individuazione dell’oggetto e dei limiti dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. Conseguentemente la trattazione della controversia va rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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