Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23740 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21282-2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in Oria (BR) vico Torre S.

Susanna n. 18 presso lo studio dell’avv.to ANTONIO ALMIENTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMM TERR. RIC.PROT. INT. LECCE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 4 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da A.L., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello rilevava che la vicenda narrata dal richiedente era priva di riferimenti fattuali credibili, con riferimenti stereotipati. Egli, infatti di essere andato via dalla (OMISSIS) perchè, dopo aver aderito alla setta degli (OMISSIS), era entrato in contrasto con quella avversaria dei (OMISSIS). In occasione di scontri tra le due sette si erano verificate alcune uccisioni, e per lo spavento era fuggito.

Secondo la Corte d’Appello il racconto era generico, lacunoso, il ricorrente non era stato in grado di riferire i motivi del suo coinvolgimento nella contrapposizione tra le sette e del suo timore di essere assassinato e, dunque, vi era una mancanza di credibilità intrinseca dello stesso.

La non credibilità del racconto determinava il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Non ricorrevano i presupposti neanche della protezione di cui alla successiva lettera c) citato art. 14, non risultando dalla consultazione delle fonti ufficiali, che l’area della (OMISSIS) di provenienza del ricorrente fosse soggetta a una violenza generalizzata.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari doveva essere negato non sussistendone i presupposti di vulnerabilità.

3. A.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza e apparenza della motivazione, violazione degli artt. 113,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente senza attivazione del dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alle fonti ufficiali.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento per apparenza della motivazione, violazione degli artt. 113,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

A parere del ricorrente l’ordinanza del giudice di primo grado si fondava su un modello che il giudicante aveva modificato solo nel dispositivo.

Vi sarebbe anche contradditorietà della motivazione e il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe avvenuto senza prendere in considerazione la situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva. Sarebbe dunque evidente la contraddizione tra dispositivo e motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato; nullità del decreto e del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 alla direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La Corte d’Appello non avrebbe dato neanche genericamente conto delle condizioni di pericolo oggettivamente esistenti in (OMISSIS) omettendo di esercitare il potere dovere gravante sul giudice nella materia in esame; l’unica fonte citata nella sentenza è il rapporto di Amnesty International del 2018.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine).

Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata nella zona di provenienza della (OMISSIS) vi sarebbe una situazione sociopolitica tale da ricondursi al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e ciò a prescindere dalla credibilità del racconto del richiedente.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, della L. n. 110 del 2017 e dell’art. 10 Cost.

Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre dei gravi rischi.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria senza valutare la condizione di vulnerabilità e la probabilità in caso di rimpatrio di rimanere sprovvisti di qualsiasi forma di tutela da parte delle autorità nazionali.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 8 CEDU, violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo, mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente cita una serie di fonti nazionali ed internazionali dalle quali deduce che la protezione umanitaria rappresenta un livello di tutela sussidiaria residuale che deve essere riconosciuta al richiedente. L’integrazione nel tessuto sociale italiano non è certamente un presupposto indispensabile per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo sempre necessario in un’ottica comparativa verificare la condizione oggettiva del paese di origine in correlazione con la situazione attuale del ricorrente. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha verificato se la situazione del richiedente integri almeno i seri motivi ai fini del rilascio della protezione umanitaria.

7. I sei motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Lecce ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, quanto alle ragioni del contrasto tra la presunta setta di appartenenza del richiedente e quella rivale.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della (OMISSIS), sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale della (OMISSIS), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto la Corte d’Appello ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza (non solo amnesty international come censurato dal ricorrente, ma anche il sito Coi/Easo e la direttiva di non rimpatrio da parte dell’UNHCR), la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente non indica fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dalla Corte d’Appello.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

Infine, con riferimento alle censure circa il fatto che l’ordinanza del giudice di primo grado si fondava su un modello che il giudicante aveva modificato solo nel dispositivo e che vi era contraddizione tra dispositivo e motivazione, le stesse si rivolgono contro il provvedimento di primo grado e rispetto alle stesse la Corte d’Appello ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali dovevano essere disattese come motivi di appello.

8. In conclusione il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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