Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23740 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20092-2018 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato RUSSO FILIPPO MATTIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato OSNATO DANIELE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 192/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSE rrA, depositata il 15/01/2018; udita la
relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza n. 1920/7/18 depositata in data 15 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l’appello proposto da D.C. avverso la sentenza n. 398/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. 2006;
– La CTR confermava così l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità operata dai giudici di prime cure, per non aver il contribuente depositato l’originale del ricorso unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna o spedizione postale del ricorso nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito, depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, per aver la CTR confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per suo mancato tempestivo deposito in primo grado unitamente a ricevuta di avvenuta consegna o spedizione postale, nonostante la circostanza della notifica e della iscrizione a ruolo nei termini fossero pacifiche.
– Il motivo è infondato. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017 (Rv. 644364 – 03);
– La sentenza gravata è pienamente conforme a tale insegnamento
giurisprudenziale, in quanto in mancanza di deposito della ricevuta di spedizione del ricorso, prevista dalla previsione di legge invocata dallo stesso contribuente, due soli standard probatori possono permettere di sfuggire alla declaratoria di inammissibilità prevista dalla legge, ossia “avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo” di cui non solo non vi è evidenza alcuna in ricorso ai fini dell’autosufficienza, ma la cui esistenza non è nemmeno dedotta dal contribuente.
– Da quanto precede discende il rigetto del ricorso cui segue il regolamento delle spese di lite come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019