Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23740 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16159-2020 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSCIA SIMONE;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 441/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.F., cittadino nigeriano, ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese temendo per la propria incolumità nel caso di rientro, per aver subito ritorsioni dagli appartenenti della setta dei “cultisti”, assoldati da colui che concorreva con lo zio alla carica di capo della comunità.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il motivo è inammissibile per genericità e difetto allegazione.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione degli elementi forniti al giudice del merito per scrutinare la dedotta illegittimità del provvedimento della commissione territoriale senza allegare le situazioni che tanto avrebbero sostenuto, genericamente richiamando, invece, l’errata sussunzione che il tribunale avrebbe fatto del caso concreto alla norma stratta.

Nel resto, il motivo è infondato là dove denuncia la mancata audizione del richiedente in cui questi avrebbe chiarito le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte, là dove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 comma 2 e dell’art. 122, comma 1, art. 125, comma 2 e art. 136, comma 2 per avere il tribunale revocato l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo è inammissibile perché aziona un rimedio non previsto dal nostro ordinamento.

Valga in tal senso, il principio per il quale l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. 32028/2018; Cass. n. 3028 del 08/02/2018Cass. 16117/2020, Cass. 10487/2020).

4. Il ricorso è conclusivamente infondato.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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