Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2374 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2374 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 15102-2015 proposto da:
MASCI ISRAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell’avvocato
ANNA ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO CAMERINI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017
2445

SPA TRAFILERIE EMILIANE SUD SPA, in persona del
Presidente del C.d.A. Dott. Ing. ROBERTO CARPANO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso lo studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

PACILIO giusta procura a margine del controricorso;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 349/2015 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

2

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.12.2000, l’impresa individuale
A.CON.TE di Masci Israele, rappresentata dal medesimo, conveniva in
primo grado dinanzi al Tribunale di Teramo la Società Trafilerie Emiliane
Sud S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento di Lire 729.834.043,
al netto dell’ IVA, quale differenza tra il corrispettivo pagato per i trasporti

dovuto sulla base delle tariffe “a forcella”; in subordine, ne chiedeva la
condanna al pagamento della medesima somma ai sensi dell’art. 2041
cod. civ., oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Trafilerie
Emiliane Sud si costituiva, eccependo, in primo luogo, la prescrizione
annuale ex art. 2951 cod. civ. del credito preteso dall’attrice, in quanto
dopo la lettera in data 18.11.1999 inviata dal legale di Israele Masci, e
sino al 15.12.200, data di notifica dell’atto di citazione, non erano stati
compiuti atti interruttivi ulteriori, né era applicabile il termine
quinquennale previsto dalla

_ L. 162/1993, non essendo i

rapporti inter partes stati regolati in forma scritta; in subordine, la
convenuta chiedeva la disapplicazione della normativa sulle tariffe “a
forcella” in quanto illegittima poiché in contrasto con la normativa CEE,
nonché chiedeva con domanda riconvenzionale la restituzione delle
somme pagate al Masci in eccedenza rispetto a quelle dovutegli. Nel corso
del giudizio veniva disposta ed espletata una C.T.U., a seguito della quale,
con sentenza n. 519/2007, pubblicata in data 14.6.2007, il Tribunale di
Teramo rigettava le domande di Israele Masci e lo condannava al
pagamento della totalità delle spese di C.T.U., nonché dei due terzi delle
spese di giudizio, con compensazione tra le parti dell’ulteriore terzo,
avendo altresì respinto l’eccezione di prescrizione e la domanda
riconvenzionale formulate da Trafilerie Emiliane Sud.
1.1.

Avverso la sentenza non notificata, con atto notificato il
29.9.2008

Israele

tempestivamente,

Masci,

quale

legale

rappresentante della impresa A.CON.TE, proponeva appello innanzi
alla Corte d’Appello dell’Aquila per vedere accogliere le domande
3

di merce effettuati per conto della stessa e quello che sarebbe stato

proposte in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio, nonché ottenere restituzione della somma di C 17.111,63,
pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi, in
misura legale, dal 20.12.2007 al saldo; in particolare chiedeva il
rinnovo della C.T.U., assumendo che il giudice di primo grado avesse
acriticamente recepito le conclusioni della consulenza, senza dare

Trafilerie Emiliane Sud che chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva
appello incidentale contro la parte della sentenza che aveva
parzialmente compensato le spese di lite. Con sentenza n. 394/2015,
notificata in data 4.3.2015, la Corte d’Appello respingeva l’appello, sia
principale che incidentale, confermando integralmente la sentenza di
primo grado, e compensava interamente tra le parti le spese del
giudizio.
1.2.

Con atto notificato in data 8.6.2015, Israele Masci propone
ricorso innanzi a questa Corte di legittimità per ottenere la cassazione

della sentenza di secondo grado per due motivi. Nel giudizio
compariva TRAFILERIE EMILIANE SUD con controricorso regolarmente
notificato depositato per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o
infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
delle regole del giusto processo, in relazione agli artt. 165 e 183 cod. proc.
civ., nonché 72 e ss. disp. att. cod. proc. civ., nonché all’art. 113 cod.
proc. pen. (art. 360 n.3, cod. proc. civ.), dolendosi della mancata
ricostruzione del proprio fascicolo di parte, depositato ma andato perduto
a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009. Assume ue il ricorrente che la
documentazione mancante sarebbe stata necessaria per valutare
adeguatamente l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica espletata dal
Tribunale e che la Corte d’Appello avrebbe dovuto invitare la parte
appellante a ricostruire il proprio fascicolo mancante, in virtù del
4

riscontro delle censure mosse alle sue risultanze; si costituiva

principio generale di cui all’art. 183, IV comma, cod. proc. civ., e dell’art,
113 cod. proc. pen., che reca una disposizione relativa alla
<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA