Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2374 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12963/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, SCIPLINO ESTER ADA, LELIO MARITATO e

CARLA D’ALOISIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOMECCANICA SANTORO S.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato RAFAELLA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’, giusta procura in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

EQUITAIAA SUD S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3793/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE, per delega orale dell’avvocato

ANTONINO SGROI, che si riporta;

udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 14 maggio 2014, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, accoglieva in parte l’appello proposto dall’Automeccanica Santoro s.r.l. ed annullava l’opposto preavviso di fermo amministrativo notificato il 6.6.2007 anche riguardo ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS). Vale precisare: che il Tribunale aveva dichiarato l’insussistenza in capo al concessionario del servizio nazionale della riscossione della provincia di Roma, Gerit s.p.a., di procedere esecutivamente sulla base dell’atto di preavviso di fermo amministrativo in ordine alle somme dovute all’INPS ed all’INAIL, titolo di contributi previdenziali – oltre sanzioni ed interessi – indicati in quattro cartelle di pagamento, come quantificate in CTU; che avverso tale decisione avevano interposto autonomi appelli l’INPS e l’Automeccanica Santoro s.r.l., poi riuniti.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale propone ricorso l’INPS affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Automeccanica Santoro s.r.l..

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia sul motivo di appello dell’INPS con il quale si censurava la sentenza di primo grado in merito alla ritenuta prescrizione della cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione senza considerare l’atto interruttivo costituito dalla rituale notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) avvenuta in data 20.9.2006.

Il primo motivo è fondato in quanto effettivamente nell’impugnata sentenza nulla è detto in merito al motivo di appello articolato dall’INPS e di cui sopra (nè nello svolgimento del fatto nè nei motivi della decisione).

Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di omessa pronuncia e di violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 11801 del 15/05/2013; Cass. n. 1701 del 23/01/2009).

Il secondo motivo, con il quale di ripropongono le censure alla sentenza di primo grado sulle quali la corte di appello ha omesso di pronunciarsi, risulta assorbito dall’accoglimento del primo.

Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto) di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente la sopra riportata relazione e, pertanto, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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