Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2374 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2374 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5984-2012 proposto da:
SOCIETA’ FABIO ANTONIO & C. SNC 00863160762 in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SILLA 2/A, presso lo studio dell’avvocato LO POLITO
ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASCALE VINCENZO, giusta
procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FERME CARMELA, MAGRINO DOMENICO;

– intimati avverso la sentenza n. 4/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
29.12.2010, depositata il 21/01/2011;

Rel. dott

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Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Rel. do

sio

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Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 21.01.2011 la Corte di appello di Potenza rigettava —
per quanto interessa in questa sede — l’appello proposto dalla s.n.c. Fabio Antonio
& C. avverso la sentenza del Tribunale di Potenza di revoca del decreto ingiuntivo
n. 79/99 di pagamento della somma di f 59.309.595, oltre interessi, emesso ad

forza di scrittura fideiussoria disconosciuta dagli opponenti.
La Corte di appello — confermate le valutazioni del primo Giudice in ordine
all’inutilizzabilità della scrittura datata 25.09.1999 recante garanzia fideiussoria in
favore della s.r.l. Euroedil con firme attribuite a Domenico Magrino e Carmela
Ferme, in considerazione dell’avvenuto disconoscimento da parte degli opponenti
e dell’impossibilità di dare ingresso alla verificazione per non avere l’oppostaingiungente prodotto l’originale della scrittura — ha rigettato l’unico motivo di
appello con cui si sosteneva l’incolpevolezza della perdita del documento
asseritamente presente in atti in origine e quindi smarrito dalla cancelleria del
Tribunale.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. Fabio
Antonio & C. formulando due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile o almeno rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) insufficiente, errata motivazione ed
erronea inammissibilità della prova testimoniale ai sensi del comb. disp. degli artt.
2724 e 2725 cod. civ.; b) erronea applicazione dell’art. 2719 cod. civ. in
correlazione all’art. 215 cod. proc. civ..
4.1. I due motivi, in buona parte ripetitivi — in tal modo sollecitando una
trattazione necessariamente congiunta — si incentrano sulla censura della mancata

Rel. dottmbr ‘o

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istanza dell’appellante nei confronti di Domenico Magrino e Carmela Ferme in

ammissione della prova testimoniale negata in prime cure, nonostante l’asserita
incolpevolezza dello smarrimento del documento, nonchè sul rilievo che — per
effetto dell’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione — dovrebbe presumersi
l’originaria presenza in atti dell’originale, altrimenti dovendosi ritenere l’invalidità
del disconoscimento. Per altro verso si assume che la prova della garanzia
fideiussoria risultava da altro documento presente in atti, per cui non si tratterebbe

Nessuna delle censure svolte coglie nel segno.
4.1.1. Prima di ogni altra considerazione si rileva la mancata ottemperanza
dell’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una
consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di
specificità dei motivi di impugnazione e che risulta ora tradotto nelle più puntuali
e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod.
proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione). In particolare la
norma di cui all’art. 366 n.6 cod. proc. civ., ponendo come requisito di
ammissibilità «la specifica indicaione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta
produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione
del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono
rinvenibili. Merita puntualizzare che le SS. UU. (sentenza 3 novembre 2011 n.
22726), intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 comma 2, n. 4
cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del
contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei
dati necessari al loro reperimento. Invero il tenore della disposizione non lascia
adito a dubbi sull’estensione dell’onere di «specifica indicazione» di cui al n.6 della
norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul
ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli «atti
processuali» generalmente intesi.

Rel. dott

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di un vero e proprio disconoscimento.

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente si duole che non sia stato ammessa
la prova testimoniale rigettata in primo grado, ma non riporta i capitoli in cui era
articolata la prova e neppure precisa dove essi siano stati articolati; peraltro non è
neppure chiaro se l’istanza di prova venne reiterata in sede di precisazione delle
conclusioni in primo grado, oltre che nei motivi di appello.
E’ appena il caso di osservare che tutte le indicazioni in questione erano

territoriale ha osservato che con l’unico motivo di appello si faceva valere
l’incolpevolezza dello smarrimento dell’originale della scrittura fideiussoria,
segnatamente evidenziando ai fini dell’implausibilità delle allegazioni difensive,
secondo cui il documento sarebbe stato smarrito dalla cancelleria del Tribunale,
non solo che tale situazione non era mai stata formalmente segnalata alla
cancelleria del primo giudice, ma anche che la stessa tesi era stata svolta «solo dopo il
rigetto della propria richiesta di prova orale» (di modo che è lecito escludere che la prova
vertesse sulla circostanza dell’asserito smarrimento in cancelleria del documento).
4.1.2. Inoltre non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscere gli effetti del
disconoscimento di un documento in copia e l’escludere l’ammissibilità della
verificazione dello stesso documento per la mancata produzione dell’originale,
dovendo anzi osservarsi che la parte opponente era gravata dallo specifico onere
di disconoscimento nella prima risposta (nella specie l’atto di opposizione),
ancorchè il documento fosse in fotocopia. Invero costituisce principio acquisito
nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’art. 2719 cc (che esige
l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie
fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della
conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della
autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai
modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è
applicabile ad entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la
conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto

Rel. dott.A.

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necessarie ai fini dell’ammissibilità del ricorso, avuto riguardo al fatto che la Corte

nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte
comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco,
alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione
(Cass. 17 luglio 2008, n. 19680); mentre in caso di disconoscimento dell’autenticità
della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che
l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale,

maggio 2004, n. 9202).
4.1.3. Con più specifico riferimento al richiamo di parte ricorrente ad ulteriore
documentazione (la scrittura del 20.04.1998) e al significato delle contestazioni
svolte nell’ano di opposizione — non già di disconoscimento della firma della
scrittura del 29.05.1999 posta a fondamento dell’ingiunzione, bensì di «contestazione
in ordine a presunte difformità tra l’uno e l’altro atto» (pag. 9 in ricorso) — si ravvisano
ulteriori ragioni di inammissibilità; e ciò sia in relazione all’art. 366 n. 6 cod. proc.
civ. per la mancata «specifica indicazione», nel senso sopra precisato, dei documenti in
questione e per l’insufficienza della riproduzione di un mero “stralcio” dell’atto di
opposizione, sia anche per la novità della questione proposta che non risulta
trattata nella sentenza di appello.
Valga considerare che secondo principio assolutamente pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte i motivi di ricorso per cassazione devono investire,
a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema
decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche
e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già
dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario
procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510;
2000/5845; 2000/14848; 2004/22154; 2005/19350). Ne consegue che ove una
determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non
risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga
la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di

necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. (Cass. 14

inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di
cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione stessa. (Cass. 12 luglio 2005, n. 14599).
4.1.4. Per il resto il ricorso si sostanzia in una serie di personali valutazioni e, in

espresso dal giudice del merito, in termini congrui e logici, alla stregua della
valutazione del comportamento processuale della parte.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato
profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella
relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 5 dicembre 2013

definitiva, esprime un convincimento contrario, ma non esclusivo rispetto a quello

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