Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2374 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 14, presso

l’avvocato GAVA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASCOLO

Salvatore, giusta procura in calce al ricorso (RICORSO DEPOSITATO IL

27/01/09 ISCRITTO IL 19/02/2009);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 51942/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto, depositato il 24/10/07, con cui la corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione a favore della A. della somma di Euro 2500,000, nonchè al rimborso delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente per la durata irragionevole del giudizio civile instaurato avanti al Tribunale di Torre Annunziata, durata irragionevole determinata in anni due e mesi sei.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla certificazione in data 19/2/2009 della Cancelleria Centrale Civile, risulta che il ricorso proposto da A.A.F. avverso il decreto della corte d’appello di Roma n. 51942/2006, notificato il 5/12/2008, non è stato iscritto a ruolo, da ciò conseguendo l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c..

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, si intendono a carico della ricorrente, per avere dato corso al giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Amministrazione controricorrente, liquidate in Euro 900,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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