Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23739 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23739
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24115-2019 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA
MARIA MAURO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. 2843/2019 del TRIBUNALE di LECCE,
depositato il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto dell’11.7.2019, comunicato 29.7.2019, il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso di S.A. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Lecce di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.1. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè in (OMISSIS) non era in atto un conflitto armato interno o internazionale, sulla base delle informazioni tratte dai siti Amnesty International, Refworld Human Rights Watch e (OMISSIS).
3.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso S.A. sulla base di un unico motivo.
3.1. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, secondo le informazioni sul paese di provenienza citate nel provvedimento impugnato, in (OMISSIS) sarebbe in atto una situazione di violenza indiscriminata.
1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
1.2. Questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità ha affermato che in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione – implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex multis Cass., Civ., Sez. I, 21/11/2018; Cass. 32064/ 2018). Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
1.3. Nella specie, il Tribunale ha escluso, l’esistenza nella regione di provenienza del ricorrente di siffatta situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ed il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma propone una diversa lettura delle medesime fonti, sollecitando un’impropria rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto in sede di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020