Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23739 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22285-2009 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVESTRI SANDRO,

MAROTTA CARMELA ANNA GRAZIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO

ARNALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PREVIDI CLAUDIO giusta

delega in atti; SC.LO. (OMISSIS), B.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato AGAMENNONE

STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERGAMINI MARIA CRISTINA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1120/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/07/2008; R.G.N. 407/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA BERGAMINI;

udito l’Avvocato CLAUDIO PREVIDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento 6^ motivo,

rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.W. citò in giudizio risarcitorio il C. per le lesioni alla persona che questo gli aveva procurato nel corso di una lite tra vicini. Il convenuto chiamò in giudizio lo S. L., asserendo che era stato quest’ultimo a provocare il diverbio dal quale erano derivate le lesioni. Nel corso del processo morì S.W. ed il giudizio fu proseguito dalle sue eredi, B.M. e Sc.Lo..

Il Tribunale di Modena ritenne il C. unico responsabile del fatto e lo condannò al risarcimento dei danni.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha confermato la prima decisione in punto di responsabilità, ma ha ridotto l’importo risarcitorio, ritenendo che il danno biologico dovesse essere calcolato non sulla probabile vita futura della vittima (morta prima della liquidazione del danno), bensì sulla sua effettiva durata di vita. Di conseguenza, ha ridotto anche il danno morale subito dalla vittima e trasmessosi jure successionis alle sue eredi. Il ricorso per cassazione del C. è svolto in nove motivi. Rispondono con controricorso S. L. e le eredi di S.W..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi cinque motivi – attinenti in parte a pretesi vizi della motivazione ed in parte a violazione dei principi giuridici sulla prova – sono inammissibili laddove chiedono al giudice di legittimità una nuova valutazione del merito della causa ed infondati dove lamentano, appunto, i suddetti vizi. Quanto a quest’ultimo aspetto, infatti, la sentenza procede alla puntuale e logica ricostruzione della vicenda ed ad un accertamento dei fatti che non merita censura di cassazione. Fondato è il sesto motivo, siccome la sentenza impugnata, dopo avere affermato che ai fini del danno biologico occorre far riferimento alla vita effettiva dell’attore (morto nel corso di causa all’età di 73 anni), ha tuttavia applicato il coefficiente 5,846 (di cui alle tabelle del R.D. n. 1403 del 1922), pervenendo alla somma di L. 21.351.579. Al contrario, occorreva tener conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte, ammontante a gg. 1489, e procedere al seguente calcolo:

L. 182.617 (valore del punto annuo indicato dallo stesso giudice d’appello) x 20 punti x 1489 gg. / 365 = L. 14.899.545. Si tratta, dunque, di una differenza in meno di L. 6.452.034 (Euro 3332,19) rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice d’appello in L. 21.351.579.

In tali sensi va cassata la sentenza impugnata e, con decisione nel merito (non sono necessari altri accertamenti in fatto) , va ridotto l’importo risarcitorio nella summenzionata misura.

I motivi settimo ed ottavo (nei quali si discute di indennità temporanea totale e parziale, nonchè di liquidazione di indennità temporanea) possono essere congiuntamente esaminati e respinti, siccome la sentenza impugnata rileva che a tale titolo non s’è proceduto alla liquidazione di un danno patrimoniale, bensì alla liquidazione del danno non patrimoniale sotto specie di danno biologico temporaneo totale e poi parziale. Inammissibile è l’ottavo motivo (che sostiene l’avvenuta duplicazione del risarcimento del danno morale oltre a quello biologico), siccome si tratta di questione nuova non sollevata in appello, benchè il giudice avesse già liquidato ambedue le voci.

La particolarità della fattispecie consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, respinge gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, decurta l’importo risarcitorio determinato dal giudice d’appello di Euro 3332,19. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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