Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23739 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26513/2014 proposto da:

P.A., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO NOVARO;

– ricorrenti –

contro

F.M., T.T., F.M.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con sentenza n. 542 del 23.4.2014 la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione proposta da F.G. e P.A. nei confronti di T.T. e di F.M. e M.B., avverso la sentenza n. 81/07 del Tribunale di Imperia, in materia di distanza tra costruzioni e dai confini. In particolare, e limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale rigettava l’eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata dagli appellanti, i quali avevano lamentato che il c.t.u., nell’espletamento dell’incarico avesse modificato le proprie originarie conclusioni sulla base di un documento tardivamente sottopostogli dalla controparte. Riteneva la Corte ligure che era del tutto rispettoso del contraddittorio il fatto che il c.t.u. modificasse le proprie determinazioni iniziali in accoglimento delle osservazioni delle parti; che, quanto al calcolo delle distanze, rientrava tra i compiti del c.t.u., indipendentemente dalle produzioni effettuate dalle parti, l’accertamento degli strumenti urbanistici e l’accesso alla documentazione custodita presso pubblici uffici depositari, necessaria a determinare i confini e ad individuare la disciplina urbanistica; e che nel caso di specie il c.t.u. aveva “ritenuto di correggere le proprie determinazioni iniziali sulla base della correzione grafica dei rilievi strumentali in riferimento ad un tipo di frazionamento presente nella documentazione catastale”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza F.G. e P.A. propongono ricorso, affidato ad un solo motivo.

Resistono con controricorso F.M. e M.B. in proprio e quali eredi di T.T..

Su proposta di rigetto da parte del Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

3. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la “erronea applicazione” degli artt. 183 e segg. e art. 191 c.p.c. e segg., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il mutamento delle conclusioni del c.t.u. sarebbe stato motivato non da una migliore analisi dei documenti acquisiti, ma piuttosto dall’allegazione di un’istanza di frazionamento del 1968, in base alla quale il consulente di parte aveva sostenuto che i rilievi del catasto fossero viziati da un errore materiale. Ciò comporta che le conclusioni cui, infine, è pervenuto il c.t.u. sono state il frutto non di risultanze legittimamente acquisite presso uffici pubblici, ma della tardiva allegazione di un documento di parte, in violazione delle regole di cui agli artt. 183 c.p.c. e segg..

4. – Il motivo è infondato.

4.1. – L’esame da parte del c.t.u. di documenti non prodotti nei termini e nei modi di legge attiene ai profili di validità del relativo atto istruttorio (anche la cosiddetta c.t.u. è tale; infatti, sebbene non sia, per note ragioni, tecnicamente qualificabile come un mezzo di prova, essa è un caratteristico atto d’istruzione probatoria, tant’è che la sezione 3, del capo 2, del titolo 1, del libro 2 del c.p.c., intitolata “Dell’istruzione probatoria”, si apre, appunto, con le disposizioni relative alla nomina del c.t.u.). Ciò esclude la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., che riguardano le scansioni temporali del processo in rapporto alle attività assertive e probatorie delle parti, e ipotizza come tecnicamente possibile ed assorbente d’ogni altra questione soltanto la violazione dell’art. 194 c.p.c..

In relazione alla quale, va quindi osservato che il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (giurisprudenza costante di questa Corte: v. nn. 12231/02, 5422/02, 10870/99, 1457/95, 7088/92 e 774/83; per l’applicazione del predetto principio ad una fattispecie del tutto analoga, cfr. anche la n. 2251/13).

Ciò posto, va rilevato che al pari d’ogni altra nullità relativa, ove non accolta essa deve essere riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. per ipotesi similari, Cass. S.U. n. 21670/13 e Cass. n. 23054/09).

4.1.1. – Nella specie non solo parte ricorrente non ha specificato se e in quale udienza successiva al deposito della relazione del c.t.u. abbia eccepito la relativa nullità; ma altresì dalla parte narrativa dello stesso ricorso risulta che nelle conclusioni precisate all’esito del giudizio di primo grado detta eccezione non fu nè riformulata nè formulata per la prima volta (v. pag. 4 del ricorso).

5. – Il ricorso va dunque respinto.

6. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

7. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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