Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23739 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16090-2020 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SASSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 391/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. R.M., cittadino del Bangladesh, ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese per sfuggire alla violenza di alcuni suoi cugini che lo avevano aggredito fisicamente per ragioni ereditarie, non volendo costoro dividere con il richiedente l’eredità relitta dal nonno.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e motivazione apparente.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione richiamando solo genericamente fonti internazionali sulla situazione politico sociale del Paese di origine del richiedente. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione impugnata là dove (p. 3 decreto) il tribunale ha ritenuto la vicenda narrata dal ricorrente di natura privata e quindi la manifesta infondatezza della domanda nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Ne’ ancora la proposta censura tiene conto del difetto di allegazione nel giudizio di merito, contestato al richiedente nel decreto impugnato, sull’esistenza nel Paese di provenienza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Quando il cittadino straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) (Cass. n. 17069 del 28/06/2018).

Il motivo di ricorso manca di dedure su di una tempestiva allegazione della fattispecie di cui all’art. 14 lett. c) cit. nel giudizio di merito rispetto alla quale soltanto questa Corte avrebbe potuto pronunciare sul dedotto mancato adempimento all’onere di collaborazione istruttoria.

Nel resto la motivazione impugnata resta ferma nel suo rilievo meritale

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e art. 27, comma 1-bis, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, e art. 16, comma 1, lett. b), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione presente nel Paese di origine; omessa istruttoria e mancanza motivazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di allegazione (così prima parte in, Cass. n. 10286 del 29/05/2020) e perché diretto ad una rivalutazione del fatto scrutinato dal giudice del merito, risultando altresì manifestamente infondato quanto -quale vizio di struttura del provvedimento impugnato- alla dedotta mancanza assoluta di motivazione che risulta invece nell’impugnato provvedimento.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente infatti quando non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (ex multi: Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Il tribunale, come in questa sede già rilevato nello scrutinio della prima censura, ha motivato componendo valutazioni ed esiti istruttori, così sottraendosi al sindacato di questa Corte, nella residua natura meritale del dedotto vizio.

Il motivo è comunque infondato là dove denuncia la mancata audizione del richiedente in cui questi avrebbe chiarito le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte, là dove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

Poiché poi il ricorrente fa riferimento alla situazione di povertà nel Paese di origine, vero è poi che questa rileva – ai fini della protezione umanitaria – solo in quanto è inemendabile per alcune categorie di persone, tra le quali deve rientrare l’istante, o, ancora, sia tale da raggiungere la soglia della “carestia” (Cass. 16119/2020; Cass. 20334/2020), e quindi per fattispecie in ricorso neppure dedotte.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nel Paese di origine sulla base della documentazione allegata ed all’omessa attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile perché diretto ad una rivalutazione di fatto preclusa a questa Corte.

Il tribunale ha ritenuto congetturale il timore espresso dal richiedente in caso di rientro in patria e legato a ragione di natura privata; in tal modo il giudice del merito ha escluso in capo al richiedente una situazione di rilevante vulnerabilità legittimante come tale il riconoscimento della protezione umanitaria, per converso apprezzando l’insussistenza di legami del primo con l’Italia e, ancora, di patologie da curarsi necessariamente in territorio in italiano (p. 3 decreto).

Il giudizio, rispettoso del paradigma normativo definito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455 del 23/02/2018; Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019), lascia così come scrutinabili profili di mero merito che sono sottratti, come tali, al sindacato di questa Corte. 5. Il ricorso è conclusivamente infondato.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

 

 

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