Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23738 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23674/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 151,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA FISCELLA, giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 1445/2019 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositatO il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Potenza disattese l’opposizione proposta da R.A., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e, D.Lgs. n. 28 del 2008, assumendo che il Tribunale non aveva esercitato i propri poteri istruttori al fine di verificare l’attendibilità della narrazione, non potendo il giudizio di attendibilità di essa essere riservato al mero arbitrario opinamento del giudice, è inammissibile, dovendosi osservare che:

– il richiedente ha raccontato di avere un giorno ospitato alcuni malavitosi e che la polizia, in un conflitto a fuoco ne aveva ucciso uno e lui, rilasciato su cauzione, aveva temuto di divenire oggetto di vendetta dei predetti malavitosi, tanto che un giorno casa sua era stata saccheggiata;

– il ricorrente non ha messo a disposizione del Tribunale alcun elemento ulteriore, tale da confermare l’asserto, avendo financo accampato scuse improbabili per giustificare la non disponibilità della denunzia, che aveva affermato di aver sporto per il saccheggio;

– di conseguenza, il Tribunale non è venuto meno al dovere d’integrazione istruttoria, che non avrebbe potuto in alcun modo esercitare in assenza di cooperazione da parte dell’interessato, nel mentre il giudizio di complessiva inattendibilità del narrato, basato sulla mancanza di elementi individualizzanti e concreti della narrazione, in questa sede non è sindacabile;

considerato che, per contro, il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35 bis, comma 9, assumendo che la decisione aveva apoditticamente affermato l’assenza di una situazione di violenza diffusa e indiscriminata in Pakistan, senza indicare le fonti di un tale convincimento, è fondato, non avendo il Tribunale neppure sommariamente individuato le fonti alle quali aveva attinto:

– questa Corte ha condivisamente chiarito, infatti, che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv.. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020);

considerato che a motivo dell’accoglimento del secondo motivo, il terzo, con il quale il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, il negato riconoscimento della protezione umanitaria, resta assorbito;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione all’accolto motivo e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza, vh altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA