Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23738 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18864-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3679/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza depositata in data 13 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 3679/3/17 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso di C.M. contro la cartella di pagamento per IRAP 2010;

– La CTR condivideva l’esito decisionale seguito dai giudici di prime cure, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento, attraverso la produzione della relata;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo un motivo unico;

– La contribuente e l’Agenzia delle Entrate non si sono difese, restando intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 139 c.p.c., comma 4, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis per aver la CTR ritenuto necessario, in presenza di plico ricevuto dal portiere l’invio della ulteriore raccomandata informativa e, comunque, non avendo rilevato che tale adempimento era in ogni caso intervenuto, non essendo necessario produrre anche l’avviso di ricevimento;

– La censura è fondata. Va rammentato che: ” In tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018, Rv. 647560 – 01);

– Nel caso di specie, in primo luogo non è dubbio il fatto che la notifica della cartella di pagamento sia intervenuta a mezzo posta e non attraverso ufficiale giudiziario, dal momento che la CTR stessa dà conto nell’esposizione in fatto della doglianza, sollevata dalla contribuente sin dal primo grado, di “nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica in violazione della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 139 c.p.c.”, cui i giudici d’appello danno risposta adesiva.

– In secondo luogo, il fatto della intervenuta notifica a mezzo posta è il presupposto dell’unico motivo di ricorso dell’Agente della riscossione, in cui si legge: “deve considerarsi valida la notificazione (della cartella esattoriale) effettuata mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di lettera raccomandata (…)” e la prospettazione è confermata dalla copia della certificazione rilasciata da Poste, riprodotta per autosufficienza.

– Pertanto, è innanzitutto escluso che la notifica sia intervenuta a mezzo ufficiale giudiziario e, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale che precede, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’agente trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con l’effetto che la notifica si ha per perfezionata alla data in cui il portiere attesta sottoscrivendo la ricezione del plico, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata conoscitiva e, a maggior ragione, della ricezione di quest’ultima;

– La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, dei numerosi profili rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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