Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23738 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23210-2009 proposto da:

B.A. (OMISSIS), P.P.

(OMISSIS), L.V.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo

studio dell’avvocato SANTORO ROSA PATRIZIA, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3155/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2008; R.G.N. 10330/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALFREDO FERRALDESCHI per delega Avvocato R. PATRIZIA

SANTORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Nel luglio del 2002 il Tribunale di Roma veniva adito da P.P., L.V.L. e B.A. per sentir condannare: a) in via principale il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al pagamento dell’adeguata remunerazione per i cinque anni di durata del corso di specializzazione universitaria in urologia da essi seguito anteriormente all’anno accademico 1991-1992, con commisurazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 attuativo con ritardo della direttiva comunitaria CEE n. 82/76/CEE, per gli specializzandi iscritti successivamente a quell’anno accademico; b) in via subordinata al risarcimento del danno a inadempimento di quella direttiva; c) e, in via ulteriormente subordinata, di un equo indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Roma, sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia CE che avevano sanzionato l’inadempimento della detta direttiva, accoglieva parzialmente la domanda principale e previa disapplicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8, comma 2, che aveva limitato l’applicazione dell’art. 6 dello stesso D.Lgs., con il quale si era provveduto ad adempiere tardivamente la direttiva, solo agli specializzandi iscritti agli anni accademici dal 1991-1992, riconosceva agli attori la metà delle somme previste dal detto art. 6, a motivo che essi avevano provato sì la frequenza dei corsi, ma non che essi fossero strutturati secondo la modalità a tempo pieno.

p.2. Sull’appello del Ministero la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda degli attori.

La Corte capitolina ha motivato tali statuizioni rilevando che erroneamente il Tribunale aveva proceduto alla disapplicazione dell’art. 8, comma 2, del citato D.Lgs. nel presupposto che la direttiva de qua fosse self-executing. Al contrario, essa lasciava allo Stato Italiano libertà di scelta circa l’individuazione del soggetto debitore e della misura della remunerazione. A sostegno di tale assunto la Corte territoriale ha richiamato i precedenti di questa Corte di cui a Cass. n. 4915 del 2003 e 9842 del 2002ed ha reputato che, in difetto di una normativa interna relativa alle posizioni degli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 1991-1992, non fosse possibile estendere la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 dandole applicazione retroattiva.

p.3. Contro la sentenza i medici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

p.4.1 ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo complesso motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, “violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e “violazione e/o falsa applicazione di obblighi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nonchè dai principi posti dalla Corte di Giustizia Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.

Entrambi i motivi svolgono – al lume della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE di cui alle note sentenze Carbonari e Gozza e di quella della Corte costituzionale sull’obbligo del giudice italiano di disapplicare la normativa interna contraria al diritto comunitario – critica alla motivazione della sentenza impugnata là dove si è rifiutata di applicare la disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991 ed ha rigettato le domande dei ricorrenti.

p.2. Il primo motivo, là dove enuncia la violazione della normativa comunitaria, è fondato, ma, sulla base della qualificazione della domanda degli attori cui la Corte deve procedere alla luce dell’evoluzione della propria giurisprudenza in materia.

Tale qualificazione – invocata, del resto, dai ricorrenti nella memoria – è possibile in questa sede di legittimità in quanto si limita a sovrapporre l’esatta qualificazione in iure della richiesta di tutela giurisdizionale, cioè dei fatti posti a suo fondamento, a quelle prospettate con la domanda principale e con la prima domanda subordinata dagli attori. La sovrapposizione è attività di mera applicazione dell’esatta disciplina giuridica alla materia del contendere ed è possibile in questa sede perchè non richiede alcun accertamento di fatto precluso alla Corte. D’altro canto, avendo i ricorrenti dedotto l’erroneità della sentenza con riferimento alle norme che presiedono alla posizione che i soggetti dell’ordinamento interno hanno verso lo Stato quando non provvede all’adempimento delle direttive comunitarie ed inoltre con specifico riferimento all’inadempimento delle direttive evocate nel motivo, la sovrapposizione di quella qualificazione è possibile in quanto si tratta di qualificazione che la giurisprudenza di questa Corte ha enunciato proprio con riferimento alla situazione originatasi a favore dei singoli per l’inadempimento delle citate direttive.

La qualificazione di cui si discorre emerge dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa corte n. 9147 del 2009, alle quali la giurisprudenza di questa Sezione ha dato continuità con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, peraltro seguite dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso condividere l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella dei ricorrenti e circa il termine di prescrizione applicabile.

Tale insegnamento – del quale la sentenza impugnata non ha potuto tenere conto, perchè pronunciata anteriormente – ha espresso il seguente principio di diritto: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”.

Le citate sentenze gemelle, condividendo la qualificazione dell’azione esperibile data dalle Sezioni Unite, hanno, poi, precisato che “il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c.”.

p.2.1. Ora, la qualificazione della richiesta di tutela giurisdizionale fatta valere dai ricorrenti nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza evidenzia che la sentenza impugnata è errata in iure, perchè, invece, di esaminare la domanda dei ricorrenti qualificandola correttamente in iure, l’ha esaminata sulla base della prospettazione fatta valere dai ricorrenti con la loro domanda principale, cioè quella che tendeva a postulare la mera applicazione anche a posizioni come quelle dei ricorrenti della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Poichè la qualificazione supposta dalla sentenza impugnata è erronea non merita esaminare se le valutazioni che hanno indotto la Corte territoriale a respingere la domanda dei ricorrenti sulla base di essi fossero o meno corrette. La sentenza impugnata, infatti, una volta che si proceda alla qualificazione corretta in iure della richiesta di tutela giurisdizionale appare per ciò solo errata, perchè il modo di essere del nostro ordinamento in relazione a vicende come quelle prospettate dai ricorrenti prevedeva e prevede in astratto una tutela contro l’inadempimento delle note direttive, onde occorre verificare se ed in quali termini tale tutela sussista in concreto, il che esige di verificare se i ricorrenti si siano venuti a trovare effettivamente in una situazione di fatto nello svolgimento dei loro corsi di specializzazione tale che, se il diritto comunitario fosse stato adempiuto, sarebbe sussistito il diritto alla remunerazione della loro attività, nonchè di determinare, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dei corsi ai quali fa riferimento la sentenza impugnata, entro quali limiti la remunerazione sarebbe stata conseguibile. Punti di fatto che, per la verità, aveva ritenuto il primo giudice e che andranno riesaminati solo nei limiti in cui l’appello principale dell’Amministrazione li aveva – in ipotesi – messi in discussione e non è stato – sempre in ipotesi – oggetto di esame a causa della ritenuta assorbenza del punto su cui si fonda la sentenza qui cassata (e, naturalmente al di fuori dei punti, con statuizione coperta da giudicato interno, sui quali la sentenza impugnata ebbe a dichiarare l’inammissibilità dell’appello).

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà comunque in diversa composizione ed esaminerà la domanda sulla base della qualificazione dei fatti posti a suo fondamento in base ai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Corte.

Il secondo motivo resta assorbito.

Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione. Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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